8 maggio 2018 |
Gli effetti dell'abolitio criminis e della dichiarazione di incostituzionalità sul giudicato e sulla confisca
Nota a Cass., Sez. III, 12 gennaio 2018 (dep. 21 febbraio 2018), n. 8421, Pres. Savani, Est. Macrì, imp. Di Tondo
Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2018
Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.
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Abstract. Una recente sentenza della terza sezione della Cassazione offre lo spunto per affrontare, da un diverso punto di vista, il problema degli effetti dell’abolitio criminis e della sentenza di incostituzionalità della norma incriminatrice sul giudicato e, in particolare, sulla confisca (che nel caso di specie era stata applicata in relazione a un reato tributario divenuto ‘sotto-soglia’ a seguito della riforma del 2015). La sentenza, in contrasto con autorevoli precedenti giurisprudenziali, afferma la possibilità di revocare sempre la confisca, diretta e per equivalente. L’Autore esamina alcune delle questioni problematiche sottese alla pronuncia, svolgendo un’analisi differenziata a seconda che la confisca sia o meno già stata eseguita, e a seconda che la revoca del giudicato dipenda da una depenalizzazione operata dal legislatore o da una sentenza di illegittimità costituzionale.
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il caso di specie: la depenalizzazione dei reati tributari ‘sotto-soglia'. – 3. La decisione della Cassazione. – 4. Il contesto giurisprudenziale in materia. – 5. Gli effetti dell’abolitio criminis… – 5.1. …sulla confisca non ancora eseguita. – 5.2. …e sulla confisca già eseguita. – 6. Gli effetti sul giudicato della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice. – 6.1. L’obiter della Cassazione: la paradossale maggior forza dell’abolitio criminis rispetto a quella delle sentenze della Corte costituzionale. – 6.2. Una diversa (e opposta) prospettiva: la possibilità che la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale comporti la revoca della confisca già eseguita. – 6.3. La “irreversibilità” come limite agli effetti della dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice. – 7. Conclusioni.