ISSN 2039-1676


23 dicembre 2016 |

Particolare tenuità del fatto: la Cassazione conferma l'inapplicabilità dell'art. 131-bis c.p. davanti al giudice di pace

Nota a Cass., Sez. V, sent. 14 luglio 2016 (dep. 2 novembre 2016), n. 45996, Pres. Lapalorcia, Rel. Caputo

1. Con la sentenza che si annota, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha negato l'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai procedimenti davanti al giudice di pace.

Tale decisione è particolarmente interessante, giacché si pone in netto contrasto con l'orientamento di un'altra recentissima pronuncia con la quale, invece, la quarta sezione penale della Suprema Corte aveva confermato l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. anche nella giurisdizione del giudice di pace[1].

 

2. La quaestio iuris affrontata dagli ermellini ha ad oggetto una decisione del Tribunale di Cassino il quale, confermando il provvedimento del giudice di pace di Sora, aveva condannato l'imputato per i reati di lesioni personali e minaccia.

Avverso tale pronuncia aveva proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato; tra i motivi proposti il ricorrente contestava la mancata applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, così come introdotta dal D. lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

 

3. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso rammentando, anzitutto, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la disposizione in parola è prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario[2].

Per meglio comprendere le ragioni che hanno condotto il Supremo collegio a pervenire alle summenzionate conclusioni è necessario analizzare le molteplici differenze che caratterizzano le due fattispecie di cui all'art. 34 D. lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e all'art. 131 bis c.p.

In primis, rilevano gli ermellini, dal punto di vista oggettivo la delimitazione dell'area dei reati suscettibili di declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 34 D. lgs. n. 274/2000 non conosce alcuna limitazione quoad poenam, a differenza di quanto disposto dall' art. 131 bis c.p., applicabile invece ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.

In secondo luogo, sottolinea la Suprema Corte, notevoli sono altresì le divergenze tra i due istituti sul piano della definizione normativa dei relativi presupposti applicativi. Ed infatti, se in entrambi i casi punto di riferimento dell'accertamento giudiziale è la fattispecie concreta[3], la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace impone la valutazione congiunta dei requisiti normativi indicati, ossia l'esiguità del danno o del pericolo, l'occasionalità ed il grado della colpevolezza, a cui si aggiunge il possibile pregiudizio per le esigenze lavorative, di studio, famiglia o salute per la persona sottoposta alle indagini ovvero per l'imputato.

Al contrario, la causa di non punibilità introdotta con l'art. 131 bis c.p. si fonda sulla presenza di un presupposto di natura oggettiva, la particolare tenuità dell'offesa, desunto da una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo ed uno di natura soggettiva, ossia la non abitualità del comportamento, entrambi accertati facendo riferimento ai parametri previsti dall'art. 133, comma 1, c.p., in merito alla gravità del reato[4].

Va soggiunto che la novella del 2015 contiene una serie di parametri di definizione negativa della particolare tenuità del fatto e di definizione positiva dell'abitualità del comportamento che si riferiscono ad elementi ostativi alla configurabilità della causa di non punibilità.

Invero, il secondo comma dell'art. 131 bis c.p. dispone che l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver agito con crudeltà, anche in danno di animali, l'aver adoperato sevizie, l'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa, l'avere la condotta cagionato o l'essere dalla stessa derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona, sono tutte condizioni in presenza delle quali l'offesa non potrà mai essere ritenuta di particolare tenuità.

Inoltre, il terzo comma dell'art. 131 bis c.p. prevede che il comportamento dell'agente non sia di tipo abituale. Nel testo definitivo del decreto, è stata fornita la nozione di “abitualità”, definendosi, nel comma su indicato “abituale” il comportamento “nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”. In buona sostanza è esplicito il riferimento agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p. che regolano rispettivamente il concetto di delinquente abituale, professionale o per tendenza.

 

4. A supporto della propria soluzione, la Cassazione ricalca anche la netta divaricazione tra i due istituti in punto di definizione del ruolo della persona offesa. Difatti, se l'art. 34 D. Lgs. n. 274/2000 attribuisce alla persona offesa una “facoltà inibitoria” ricollegabile alla valutazione del legislatore circa la natura eminentemente conciliativa della giurisdizione del giudice di pace, che dà risalto peculiare alla posizione dell'offeso del reato, ex adverso, l'istituto previsto dall'art. 131 bis c.p. non prevede (salvo che per la particolare ipotesi di cui all'art. 469 c.p.p.) alcun vincolo procedurale conseguente al dissenso delle parti. Come ampiamente ribadito dalla prevalente giurisprudenza di legittimità[5], il diverso ruolo riconosciuto alla persona offesa nella definizione normativa dei presupposti applicativi della causa di non punibilità codicistica e di quelli della causa di improcedibilità ex art. 34 D. lgs. 274/2000, rinviene il proprio fondamento giustificativo nella finalità conciliativa, che come ha più volte sottolineato la giurisprudenza costituzionale rappresenta un tratto fondamentale del sistema fondante la giurisdizione del giudice di pace[6]. D'altra parte, che la finalità conciliativa costituisca l'obiettivo tendenziale, per quanto non esclusivo, della giurisdizione affidata al giudice di pace, è confermato dalla previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 2 del D. lgs. n. 274/2000, ove in maniera chiara ed inequivoca, anticipando e sintetizzando i contenuti del decreto medesimo, si stabilisce che il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti[7].

A ciò va aggiunto che al quadro normativo che riconosce un particolare favor alla conciliazione tra le parti sono ricollegabili anche i tratti di semplificazione e snellezza del procedimento, tratti che, appunto, ne esaltano la funzione conciliativa[8].

 

5. La Suprema Corte, dunque, si mostra in linea con la ricostruzione offerta dal giudice delle leggi, sottolineando come al giudice di pace il legislatore affidi una funzione conciliativa che connota l'intero iter regolato dal D. lgs. n. 274/2000[9].

Le conclusioni a cui giunge il Supremo Collegio meritano apprezzamento; le divergenze nella disciplina dei due istituti con riguardo alla definizione normativa dei relativi presupposti applicativi, da un lato, e la riconducibilità di esse principalmente alla finalità conciliativa propria della giurisdizione del giudice di pace, dall'altro, rendono ragione dell'inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace.

I connotati di specialità rinvenibili, soprattutto sotto il profilo del ruolo della persona offesa, nella disciplina dettata dall'art. 34 D. lgs. n. 274/2000 escludono senz'altro che detta norma sia stata tacitamente abrogata dalla novella del 2015, non sussistendo il presupposto dell'incompatibilità tra le due diverse discipline, come confermato dai lavori preparatori della novella stessa. Sicché, tali connotati conducono ad escludere che per i reati di competenza del giudice di pace possa trovare applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis c.p., soluzione, questa, imposta dalla disciplina dettata dall'art. 16 c.p. e destinata appunto a regolare i rapporti tra codice penale e le altre leggi penali[10]. Espressione del principio di specialità, tale articolo conferma la conclusione secondo cui nei rapporti tra il codice penale, come legge generale, e le leggi speciali, le disposizioni del primo si applicano anche alle materie regolate dalle seconde in quanto non sia da queste diversamente stabilito.

A conclusione di quanto appena esposto, gli ermellini rammentano come ricorra quest'ultima ipotesi nel caso in esame alla luce dei profili di specialità propri della disciplina ad hoc delineata dall'art. 34 D. lgs. n. 274/2000 passati in rassegna. Invero, è sul terreno sostanziale che l'art. 16 su citato esclude l'applicabilità della norma codicistica ai reati di competenza del giudice di pace. Tale soluzione, dunque, oltre ad essere imposta dalla norma regolatrice dei rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali dettata dall'art. 16 c.p., è coerente con l'interpretazione sistematica orientata a valorizzare il favore per la conciliazione tra le parti che ispira la giurisdizione penale del giudice penale.

Pertanto, decisamente condivisibile si mostra, a parere di chi scrive, la soluzione assunta dalla Cassazione posto che la finalità conciliativa propria di tale giurisdizione verrebbe, inevitabilmente, compromessa dall'applicabilità della causa di non punibilità così come prevista dall'art. 131 bis c.p. svincolata dai peculiari profili della disciplina di cui all'art. 34 D. lgs. n. 274/2000.

 

[1]   Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 29 settembre 2016, n. 40699, ove si sottolinea che nessuna indicazione normativa conforta la tesi negativa e proprio le differenze tra gli istituti di cui all'art. 34 D. Lgs. n. 274/2000 e all'art. 131 bis c.p. e la disciplina sostanzialmente di maggiore favore prevista da quest'ultimo, inducono a ritenere che lo stesso sia applicabile – nel rispetto dei soli limiti espressamente indicati dalla norma – a tutti i reati ivi compresi quelli di competenza del giudice di pace. Del resto sarebbe altamente irrazionale e contrario ai principi generali che la disciplina sulla tenuità del fatto che trova la sua ispirazione proprio nel procedimento penale avanti al giudice di pace, sia inapplicabile per reati attribuiti alla competenza di quel giudice, ove invece dovrebbe farsi unicamente riferimento a quella specifica e più stringente di cui all'art. 34 su citato.

[2]   Cfr.: Cass. pen., Sez. IV, 14 luglio 2015 (dep. 21 luglio 2015), n. 31920, in CED, Rv. 264420; Cass. pen., Sez. Feriale, 20 agosto 2015 (dep. 24 settembre 2015, n. 38876, in CED, Rv. 264700; Cass. pen., Sez. VII, 4 dicembre 2015 (dep. 15 gennaio 2016), n. 25491, in CED, Rv. 265491.

[3]   Riguardo l'art. 34 D. lgs. n. 274/2000 cfr. Cass. pen., Sez. V, 13 marzo 2015 (dep. 10 luglio 2015) n. 29831, in CED, Rv. 265143. Sulla disciplina dell'art. 131 bis c.p. cfr., ex plurimis, Cass. pen., SS. UU., 25 febbraio 2016 (dep. 6 aprile 2016), n. 13681, con nota di E. Andolfatto, Le Sezioni Unite sull'applicabilità del nuovo art. 131-bis c.p. alle contravvenzioni stradali (art. 186, commi III e VII, C.D.S.), in questa Rivista, 29 aprile 2016.

[4]   Cfr. E. Andolfatto, op. cit.

[5]   Cfr. ex multis, Cass. pen., SS. UU., 16 luglio 2015 (dep. 27 ottobre 2015), n. 43264.

[6]   Cfr.: Corte Cost., ord. 19 novembre 2004, n. 349, in Giur. Cost., 2004, 6, p. 3897.

[7]   Cfr. AA. VV., Il giudice di pace nella giurisdizione penale, a cura di Giostra-Illuminati, Giappichelli, Torino,  2001, p. 357.

[8]   Cfr. Corte Cost., ord. 28 settembre 2015, n. 415, in Gazz. Uff., 9 novembre 2005.

[9]   Cfr.: Cass. pen., Sez. V, 20 aprile 2006, n. 16494, in CED, Rv. 234459; Cass. pen., Sez. V, 24 marzo 2005, n. 14070, in CED, Rv. 231777.

[10] Cfr. Cass. pen., Sez. III, 10 dicembre 1980 (dep. 4 febbraio 1981), n. 739, in CED, Rv. 147510.