15 luglio 2016 |
A margine della c.d. "aggravante di negazionismo": tra occasioni sprecate e legislazione penale simbolica
Abstract. Dopo un percorso travagliato di ripensamenti e rinvii, l'ordinamento giuridico italiano con la L. 16 giugno 2016, n. 115 introduce l'aggravante di negazionismo, attribuendo rilevanza espressa al fatto di diniego, quale peculiare forma di lesione della dignità umana. La disposizione non è circoscritta solo alla negazione della Shoah, ma, coerentemente con i trend legislativi europei, contempla altresì quella dei crimini di cui agli artt. 6, 7, 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Dopo aver preso in considerazione l'evoluzione della normativa antinegazionista sul piano eurounitario e comparato, il contributo evidenzierà che il recente intervento legislativo, confacente - seppure con delle necessarie precisazioni - ai principi di materialità e offensività, non riesce ad essere sufficientemente determinato e preciso, violando, pertanto, il principio del nullum crimen, nulla poena sine lege. L' elevata carica simbolica di cui è portatore rende il novum un prodotto a consumo della maggioranza, con lo scopo (non dichiarato, ma evidente) di catalizzare consenso.
SOMMARIO: 1. Introduzione: la L. 16 giugno 2016, n.115 e l'aggravante della negazione dei crimini internazionali. - 2. Il legal framework eurounitario: la Decisione Quadro 2008/913/GAI. - 3. Le legislazioni antinegazioniste nazionali: premessa. - 3.1. Le legislazioni antinegazioniste nazionali: cenni in prospettiva comparata. - 4. Le precedenti iniziative legislative nazionali in tema di negazionismo. - 5. Questioni preliminari: i presupposti della rilevanza penale del negazionismo. - 6. Il principio di laicità e il bene giuridico protetto. Tutta una questione di dignità (al plurale). - 7. La negazione dei crimini internazionali. - 8. Considerazioni conclusive.