ISSN 2039-1676


22 maggio 2019 |

Sospensione con messa alla prova per minorenni: l'impossibilità di disporla nelle indagini preliminari rimessa al vaglio della Corte costituzionale

Tribunale per i Minorenni di Firenze, Ufficio GIP, ordinanza 25 febbraio 2019, Giud. Signorini

Per leggere il testo dell'ordinanza, clicca in alto su "visualizza allegato".

 

1. Con l’ordinanza in commento, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Firenze dichiara rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 «nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, possa disporre con ordinanza la sospensione del procedimento con contestuale messa alla prova nella fase delle indagini preliminari» nel procedimento a carico di minorenni. Dopo la recente sentenza n. 68 del 2019, in cui ha dichiarato non fondate le censure mosse alla disciplina della messa alla prova minorile, nella parte in cui non prevede che, in caso di esito negativo della prova, il giudice determini la pena da eseguire tenuto conto del periodo di sottoposizione alla stessa[1], la Corte costituzionale sarà dunque chiamata a pronunciarsi di nuovo in subiecta materia.

 

2. È noto che la sospensione con messa alla prova consente al giudice di sospendere le attività procedimentali affinché la persona accusata del reato possa sottoporsi a un programma di recupero e sostegno, al cui esito, se positivo in termini di (ri)educazione, il reato viene dichiarato estinto. Inizialmente prevista nel procedimento penale a carico di minorenni (artt. 28-29 d.P.R. n. 448/1988), è applicabile al procedimento penale per adulti solo dalla l. 28 aprile 2014, n. 67 (artt. 464-bis e seguenti c.p.p.). La riforma del 2014 non è però avvenuta tramite un’esatta trasposizione della disciplina minorile nel codice di rito penale[2]. Da qui, un regime differenziato.

Per quanto rileva nel caso de quo, solamente il probation per adulti può essere concesso nel corso delle indagini preliminari (art. 464-ter c.p.p.). Invece, la messa alla prova per minori è preclusa durante la fase antecedente l’esercizio dell’azione penale e permessa solamente nel processo [3].

Il G.i.p. del Tribunale per i Minorenni di Firenze, investito di una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova da parte dell’indagato, solleva, al riguardo, questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 d.P.R. 448/1988, con riferimento agli artt. 3, 27, comma 3, e 31, comma 2, della Costituzione, proprio nella parte in cui impedisce di concedere la messa alla prova già nella fase delle indagini.

 

3. Prima di approfondire gli aspetti di rilevanza e non manifesta infondatezza, viene esclusa la possibilità di una soluzione in chiave esegetica della questione, la quale, attesa la chiarezza delle norme, si risolverebbe in un’interpretazione contra legem. Il Giudice rimettente, «considerata la chiara indicazione legislativa», respinge l’ipotesi di applicare l’art. 464-ter c.p.p. per il tramite dell’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 448/1988, secondo cui, per quanto non previsto dal “presente decreto”, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale. È, rebus sic stantibus, il d.P.R. n. 448/1988 a impedirlo, ammettendo – e dunque prevedendo – la messa alla prova nella sola fase processuale. Molteplici gli indici testuali che depongono in tal senso[4]. Il comma 1 dell’art. 28 d.P.R. n. 448/1988 prevede che “il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova”. Al comma 3 è attribuita facoltà d’impugnazione avverso l’ordinanza di sospensione all’imputato, mentre, ad esempio, contro la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, consentita anche in fase investigativa, si utilizza la locuzione “minorenne” (art. 27, comma 3, d.P.R. n. 448/1988). Ancora, l’art. 29 dispone che, qualora la prova non abbia dato esito positivo, il giudice “provvede a norma degli articoli 32 e 33”, vale a dire prosegue con la celebrazione dell’udienza preliminare o dell’udienza dibattimentale, luoghi processuali elettivi per l’applicazione della messa alla prova[5]. Lo confermano anche le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie: laddove l’art. 27, commi 4-5, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 fa riferimento al “presidente del collegio” o “ad altro componente del collegio”, quali soggetti deputati alla ricezione delle relazioni dei servizi sociali e all’ascolto del minore e degli operatori durante la prova, esclude ipso facto il g.i.p., “giudice singolo” non collegiale (art. 50-bis, comma 1, ord. giud.). Soltanto il g.u.p. e il giudice dibattimentale hanno composizione collegiale nel procedimento minorile [6]. Si ricordi che, a seguito di due interventi della Corte costituzionale – sentenze n. 125 del 1995[7] e n. 1 del 2015[8] –, la sospensione può essere disposta anche in sede di giudizio immediato e abbreviato, purché sempre da un giudice collegiale.

 

4. Con riferimento alla rilevanza della questione, il G.i.p., dopo aver escluso la possibilità  di una sentenza di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., ribadisce che non sussistono, salva la preclusione di cui si discute, non superabile in via interpretativa, altre ragioni impeditive alla concessione della messa alla prova al richiedente, al quale sono attribuiti i reati di violenza privata e lesione personale aggravata, essendo l’istituto – nel solo caso dei minori – svincolato dalla tipologia del reato e da limiti di pena. L’unica strada percorribile, a parere del Giudice a quo, è la declaratoria di incostituzionalità, a fronte, nel caso esaminato, del fatto che l’indagato minorenne «non ha contestato i fatti, ed ha dimostrato volontà riparativa e di recupero tramite richiesta di messa alla prova finalizzata allo svolgimento di attività volte alla risocializzazione».

 

5. Quanto ai profili di non manifesta infondatezza, plurimi i parametri costituzionali invocati dal Giudice rimettente.

i) L’art. 3 della Costituzione sarebbe violato per la non ragionevolezza della scelta di introdurre e mantenere, anche dopo la riforma del 2014, «la preclusione nel processo penale a carico dei minorenni» della messa alla prova nella fase delle indagini.

In via preliminare, vengono enucleati gli «elementi differenziali» tra l’istituto minorile e per adulti. A tal fine, si richiama l’ordinanza n. 16358 del 5 dicembre 2017 con cui la Prima sezione della Corte di cassazione[9] ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 d.P.R. n. 448/1988 e 657-bis c.p.p., nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della prova, il giudice ridetermini la pena da eseguirsi, tenuto conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto dal minore durante la stessa, a differenza di quanto accade nel procedimento per adulti. Anche in quella sede, mutatis mutandis, si può rinvenire una disamina della legittimità delle diversità tra messa alla prova per minori e per adulti sia dal punto di vista strutturale che funzionale.

Dal punto di vista strutturale, l’istituto del sistema minorile «1) non ha limitazioni oggettive e soggettive; 2) comporta lo svolgimento di attività (…) che prescindono da richieste o dal consenso del minore», sebbene sia implicito che senza, quantomeno, la sua disponibilità all’osservanza delle prescrizioni, la prova è destinata a fallire. Inoltre, «3) ha ad oggetto, sul piano contenutistico, prescrizioni variamente modulabili e almeno tendenzialmente caratterizzate da una minore afflittività (…); 4) ha una durata diversa; 5) il suo esito è strettamente correlato con la valutazione della personalità dell’imputato e dei relativi momenti evolutivi».

Dal punto di vista funzionale, è connotata dalle istanze (ri)educative proprie del processo minorile, che prevalgono sui connotati afflittivi tipici della messa alla prova per adulti.

A detta del G.i.p. fiorentino, questi tratti distintivi, pur indubbi, non giustificherebbero l’esclusione della possibilità della messa alla prova nelle indagini preliminari a carico di minorenni. La vicinanza temporale alla commissione del fatto renderebbe lo svolgimento del probation maggiormente rispondente alla sua funzione e, più in generale, alle finalità proprie del sistema di giustizia minorile, come delineate anche dalle fonti sovranazionali[10]. Una messa alla prova, per così dire “anticipata”, consentirebbe di accelerare la fuoriuscita del minore dal circuito penale, di garantire la tempestività dell’intervento istituzionale e di fornire risposte individualizzate in tempi brevi. Per giunta, i momenti prossimi alla commissione del fatto sono quelli in cui vi è «più bisogno» e concreta possibilità di rimuovere le cause di disagio all’origine del reato e di ricomporre la frattura tra il minore e le regole sociali[11].

ii) Dal momento che la messa alla prova promuove l’evoluzione della personalità del minore in senso conforme alle regole di convivenza sociale, risponde al principio costituzionale di protezione della gioventù posto dall’art. 31, comma 2, della Costituzione. È così motivata la non manifesta infondatezza del secondo profilo di incostituzionalità dell’art. 28 d.P.R. n. 448/1988.

«Vero è», si riconosce nell’ordinanza di rimessione, che durante le indagini «possono essere applicati altri istituti, come il perdono giudiziale» (art. 169 c.p.), ma la preclusione all’accesso alla messa alla prova si concreta in una “rinuncia” ai suoi effetti positivi per il minore indagato[12].

iii) Nell’argomentare il riferimento, quale terzo parametro di costituzionalità, alla finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3 della Costituzione), il Giudice a quo muove dalla ricostruzione della messa alla prova operata dalla sentenza n. 91 del 2018, in cui la Consulta è stata chiamata ad affrontare, tra le altre, una questione di legittimità costituzionale sulla disciplina dell'istituto per adulti (artt. 464-quater e 464-quinquies c.p.p.) nella parte in cui, tramite la sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni di probation, prevede l'irrogazione ed espiazione di sanzioni penali senza una condanna definitiva o non definitiva[13]. La Corte costituzionale, dichiarando infondata la questione, ha descritto la messa alla prova come un procedimento speciale alternativo al giudizio, di cui «va riconosciuta, soprattutto, la natura sostanziale»[14]: l’interessato, rinunciando al procedimento ordinario, ha il vantaggio di “spezzare” la sequenza cognizione-esecuzione, anticipando il trattamento sanzionatorio[15]. Secondo la citata pronuncia, le prescrizioni in cui si sostanzia la prova hanno sì carattere sanzionatorio, ma non detentivo, né penale, in quanto incoercibili, e una «finalità specialpreventiva e risocializzante»[16].

Il Giudice rimettente conclude allora che la preclusione della prova durante le indagini preliminari priva il minore delle importanti opportunità educative che ne derivano. A fortiori, si ribadisce, la prossimità dello svolgimento della prova alla commissione del reato ne renderebbe maggiormente percepibili gli effetti (ri)educativi e risocializzanti. Di contro, l’attesa della fase processuale, imposta dall’art. 28 d.P.R. n. 448/1988, sconta l’eventualità di un mutamento significativo del substrato psicologico, socio-familiare e ambientale su cui la prova è destinata a incidere, depotenziandone gli effetti.

Orbene, la questione afferente l’art. 27, comma 3, della Costituzione manifesta alcune criticità. L’affermazione per cui le considerazioni relative all’istituto per adulti della sentenza n. 91 del 2018 «ben si adattano anche alla messa alla prova dei minorenni» deve ora tener conto dei dicta contenuti nella già citata sentenza n. 68 del 2019, pubblicata dopo l’ordinanza qui in commento. La Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità, sollevata dalla richiamata ordinanza della Prima sezione della Corte di cassazione[17], sull’impossibilità di computare il periodo di prova nella pena da eseguirsi in caso di condanna nel procedimento penale minorile, a differenza di quanto accade per gli adulti ex art. 657-bis c.p.p. La Consulta, con questa decisione più recente, ha valorizzato un ulteriore elemento distintivo della messa alla prova per minori: poiché appaiono «esclusivamente orientat[e] a stimolare un percorso (ri)educativo del minore», le prescrizioni della prova non possono essere considerate come «sanzioni per il fatto di reato commesso – e, più precisamente, come sanzioni anticipate», bensì come «offerte educative»[18]. Da qui, l’impossibilità di scomputare dalla pena il periodo che il minore abbia trascorso in prova e, con riferimento all’ordinanza annotata, la possibile inconferenza sopravvenuta del richiamo ai principi costituzionali in materia di pena, quale l’art. 27, comma 3, della Costituzione.

 

6. Sullo sfondo della motivazione dell’ordinanza annotata, rimangono inespresse altre riflessioni di carattere sistematico. Il differimento del probation nella giustizia minorile alla fase processuale deriva dall’intenzione di circondare di maggiori garanzie valutazioni che assumono un elevato grado di complessità e delicatezza: dalla scelta del giudice di sospendere il processo per la prova – se “ritiene di dover valutare la personalità” (art. 28, comma 1) –, alla definizione largamente discrezionale delle prescrizioni, per arrivare, infine, alla valutazione dell’esito positivo o negativo (art. 29). Ognuno di questi momenti decisori impone al giudice un esame compiuto della personalità sotto l’aspetto psichico, sociale e ambientale (art. 3, comma 1, lett. e, l. n. 81/1987), anche per garantire le esigenze educative del minore (art. 1, comma 1, d.P.R.  n. 448/1988). Per tali ragioni, la messa alla prova minorile è stata circoscritta in fasi, come soltanto accennato dal giudice a quo, in cui il contraddittorio può esprimersi istituzionalmente, il giudice ha poteri d’integrazione probatoria e, in particolare, ha una struttura collegiale mista. L’integrazione della componente togata con i c.d. giudici onorari esperti consente il ricorso a competenze specialistiche (biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia), che sono essenziali per determinare, a monte, la necessità di esaminare la personalità del minore e il contenuto delle prescrizioni, e, a valle, gli effetti del percorso di probation.

Nondimeno, l’ordinanza in epigrafe ritiene che la composizione monocratica del g.i.p. non impedisca un eventuale accoglimento delle questioni prospettate. L’utilità della messa alla prova nella fase d’indagini renderebbe possibile attenuare il requisito di stretta collegialità: per il g.i.p., si sostiene, la collegialità potrebbe essere compensata dalla possibilità di avvalersi degli esperti di cui all’art. 9 d.P.R. n. 448/1988[19]. L’affermazione non è priva di risvolti problematici: con la sentenza n. 1 del 2015, la Corte costituzionale ha riconosciuto che le implicazioni di una decisione sulla messa alla prova sono tali da richiedere «la valutazione del giudice collegiale e degli esperti che lo compongono, perché è proprio per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative che il tribunale per i minorenni è strutturato nel modo che si è detto»[20]. Quello che appare come un punctum dolens dell’ordinanza di rimessione potrebbe rivelarsi un ostacolo per il suo accoglimento, salvo un revirement della Corte. Potrebbe, invero, essere valorizzato il fatto che alcuni poteri decisori sono «’condivisi’» dal g.i.p. e dal giudice collegiale[21]. Si pensi, a tal proposito, al perdono giudiziale (art. 169 c.p.) oppure alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 d.P.R. n. 448/1988). Secondo parte della  dottrina, queste decisioni sono accomunate – e per tale ragione attribuite anche al giudice monocratico – «dalla direzione univocamente favorevole al minorenne imputato e da una preponderante esigenza di celerità, sì da renderne ingiustificata una postergazione alla fase dell’udienza preliminare» o del dibattimento[22]. Certo, anche la messa alla prova è stata riconosciuta avere un carattere esclusivamente favorevole al minore (sentenza n. 68 del 2019) e, se “anticipata”, consentirebbe la rapida fuoriuscita del minore dal circuito penale. Tuttavia, le decisioni di perdono giudiziale o di irrilevanza del fatto non richiedono un vaglio personologico così approfondito e delicato come quello della messa alla prova e non concedono al giudice un così ampio margine di discrezionalità[23].

 

7. Da ultimo, è opportuno l’esame del petitum: s’invoca una sentenza additiva che dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 28 d.P.R. n. 448/1988 nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, possa disporre con ordinanza la sospensione del procedimento con contestuale messa alla prova nel corso delle indagini preliminari. La genericità della richiesta, che si limita a riprodurre, pressoché fedelmente, il 1° comma dell’art. 28, potrebbe porre un ulteriore ostacolo all’accoglimento ad opera della Corte costituzionale. Lo stesso Giudice rimettente tenta una previsione delle implicazioni sistematiche di un eventuale accoglimento: il g.i.p. agirà di norma su richiesta; dovrà sentire le parti in apposita udienza camerale; valuterà se disporre la prova con l’ausilio degli esperti ex art. 9 d.P.R. n. 448/1988; potrà rigettare la richiesta o chiedere al p.m. di formulare l’imputazione, come accade nell’art. 464-ter c.p.p., e ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia di elaborare il progetto di intervento. «Nessuna lacuna verrà quindi a crearsi». Affermazione non scontata e tutta da verificare, con la quale sarà chiamata a confrontarsi la Consulta.

 


[1] Corte cost., sent. 29 marzo 2019, n. 68, in questa Rivista, 1° aprile 2019.

[2] Sulla riforma, v. A. Scarcella, Sospensione del procedimento con messa alla prova, in C. Conti – A. Marandola – G. Varraso (a cura di), Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, Milano-Padova, 2014, p. 339 ss.; N. Triggiani, Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati adulti, in Id. (a cura di), La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, Torino, 2014, p. 13 ss.; nonché, in generale, sulla messa alla prova per adulti, V. Bove, La messa alla prova, Pisa, 2018; M.L. Galati – L. Randazzo, La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni pratiche della legge n. 67/2014, Milano, 2015; V. Maffeo, I profili processuali della sospensione con messa alla prova, Napoli, 2017.

[3] Così già la Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, in G.U., Serie generale, 24 ottobre 1988, n. 250, Suppl. Ord. n. 93, p. 221, che si esprime nei termini di «probation processuale». Anche l’art. 3, comma 1, lett. e, legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81 prevede la “facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato”.

[4] Sul punto v. C. Cesari, sub art. 28, in G. Giostra (a cura di), Il processo penale minorile. Commento al d.P.R. 448/1988, Milano, 2016, p. 488-489; E. Lanza, La messa alla prova processuale. Da strumento di recupero per i minorenni a rimedio generale deflativo, Milano, 2017, p. 90.

[5] L’udienza preliminare è, statisticamente, il momento principale in cui viene disposto il probation: i dati ministeriali disaggregati per composizione del giudice lo confermano (2734 casi su 3216 nel 2011). I dati più recenti del 2017, aggregati per sede – non per composizione –, confermano comunque l’assoluta prevalenza del tribunale sulla Corte d’appello (3522 casi su 3558).

[6] L’art. 50 ord. giud. dispone che il “Tribunale ordinario per i minorenni è composto da un magistrato di Corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale ordinario e da due esperti, un uomo e una donna” (c.d. giudici onorari); l’art. 50-bis, comma 2, ord. giud. prevede che nella “udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale”.

[7] Corte cost., sent. 14 aprile 1995, n. 125, in Riv. pen. 1996, p. 296 ss. con nota di A. Pulvirenti, Sulla consensualità della messa alla prova, in cui si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 448/1988, nella parte in cui prevedeva che la sospensione non potesse essere disposta qualora l'imputato chiedesse il giudizio abbreviato ovvero il giudizio immediato.

[8] Corte cost., sent. 22 gennaio 2015, n. 1, in questa Rivista, 29 gennaio 2015, con nota di G. Leo, La Corte costituzionale “stabilizza” l’investitura del giudice collegiale per il rito abbreviato nei confronti di minorenni, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458 c.p.p. e dell’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 448/1988 nella parte in cui prevedevano che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante fosse quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, ord. giud.

[9] Cass., sez. I, ord. 5 dicembre 2017, n. 16358, in G.U., 1° Serie Speciale, 29 agosto 2018, n. 34, p. 10 ss.

[10] L’art. 17, ult. comma, delle Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 novembre 1985), c.d. Regole di Pechino, prevede che “L'autorità competente ha il potere di sospendere il procedimento in ogni momento”. Le misure di probation trovano invece specifico fondamento nell’art. 18, comma 1, lett. b.

[11] Constata «l’esigenza, diffusamente avvertita dagli operatori» di anticipare l’intervento istituzionale in un momento «più vicino agli eventi» l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documento di studio e di proposta, 14 dicembre 2018, p. 28). Nello stesso senso, C. Cesari, Le strategie di diversion, in M. Bargis (a cura di), Procedura penale minorile, Torino, 2016, p. 202.

[12] A. Gili – L. Pieroni, L’applicazione della messa alla prova nella riduzione del tasso di recidiva: primi risultati, in Aa.Vv., La recidiva nei percorsi penali dei minori autori di reato. Report di ricerca, Roma, 2013, p. 94, che attestano, esponendo i risultati di una ricerca promossa dal Dipartimento per la Giustizia Minorile (oggi assorbito nel Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità), come la messa alla prova riduca sensibilmente il tasso di recidiva.

[13] Corte cost., sent. 27 aprile 2018, n. 91, in questa Rivista, con nota di L. Parlato, La messa alla prova dopo il dictum della Consulta: indenne ma rivisitata e in attesa di nuove censure, 2019, fasc. 1, p. 89 ss., in cui sono anche state dichiarate infondate altre questioni sollevate rispetto all’art. 168-bis, commi 2-3, c.p., nella parte in cui prevede l’applicazione di sanzioni penali non legalmente determinabili, e all’art. 464-quater, comma 4, c.p.p., nella parte in cui prevede il consenso dell’imputato quale condizione meramente potestativa di efficacia del provvedimento giurisdizionale recante modificazione o integrazione del programma di trattamento. È stata anche dichiarata inammissibile una questione di legittimità costituzionale dell’art. 464-quater, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice del dibattimento proceda, ai fini di ogni decisione di merito da assumere nella messa alla prova, alla acquisizione e valutazione degli atti delle indagini preliminari.

[14] Ibidem, p.to 7, considerato in diritto. Sulla duplice natura processuale-sostanziale della messa alla prova, già Corte cost., sent. 26 novembre 2015, n. 240, in questa Rivista, 27 novembre 2015, in cui sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità sollevate rispetto all’art. 464-bis, comma 2, c.p.p., nella parte in cui, in assenza di disciplina transitoria, precludeva l’ammissione alla messa alla prova agli imputati di processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento fosse avvenuta prima dell’entrata in vigore della l. n. 67/2014.

[15] Così già Cass., sez. un., 31 marzo 2016, Sorcinelli, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, p. 829 ss., con nota di L. Pellegrini, Sospensione del procedimento con messa alla prova: le circostanze non rilevano nella determinazione della pena edittale.

[16] Corte cost., sent. 27 aprile 2018, n. 91, cit., p.to 8, considerato in diritto. L’impostazione è stata confermata anche da Corte cost., sent. 7 dicembre 2018, n. 231, in questa Rivista, 19 dicembre 2018, con nota di D. Albanese, Costituzionalmente illegittima la menzione dei provvedimenti sulla messa alla prova nei certificati del casellario richiesti dall’interessato, p.to. 5.3, considerato in diritto, che ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 24, comma 1, e 25, comma 1, d.P.R. n. 313/2002, nel testo anteriore alle modifiche, non ancora efficaci, recate dal d.lgs. n. 122/2018, nella parte in cui non prevedevano che nel certificato generale e nel certificato penale del casellario giudiziale richiesti dall’interessato non fossero riportate le iscrizioni dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato ai sensi dell’art. 464-quater c.p.p. e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p. 

[17] Cass., sez. I, ord. 5 dicembre 2017, n. 16358, cit.

[18] Corte cost., sent. 29 marzo 2019, n. 68, cit., p.to 3.2.2, considerato in diritto.

[19] “1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili. 2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”.

[20] Corte cost., sent. 22 gennaio 2015, n. 1, cit., p. 8. Sull’importanza della presenza dei giudici esperti in possesso di particolari requisiti culturali, già Corte cost., sent. 16 febbraio 1989, n. 49, in Cass. pen., 1989, p. 1371 ss., sebbene la questione al vaglio riguardasse i tribunali militari e, in particolare, l’equiparazione della responsabilità dei componenti laici ai giudici esperti, anziché ai giudici popolari.

[21] F. Siracusano, Giudizio abbreviato richiesto a seguito di giudizio immediato: imprescindibile l'interdisciplinarietà del giudice collegiale minorile, in Giur. cost., 2015, p. 17.

[22] Ibidem, p. 18.

[23] Corte cost., 24-27 settembre 1990, n. 412, in Giur. cost., 1990, p. 2506 ss., in cui, riconoscendosi l’assenza di limiti di pena per l’accesso alla messa alla prova minorile, ammessa anche in caso reati puniti con la pena dell’ergastolo (esegesi recepita expressis verbis con il d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, modificativo dell’art. 28, comma 1, d.P.R. n. 448/1988), si è sottolineata la grande discrezionalità del giudice nel disporla, confermata, da ultimo, anche da Corte cost., sent. 29 marzo 2019, n. 68, cit., p.to 3.2.2, considerato in diritto.