ISSN 2039-1676


14 maggio 2019 |

La pronuncia della Corte d'appello di Roma nel processo c.d. Mafia Capitale: la questione dell'applicabilità dell'art. 416-bis c.p. alle "mafie atipiche"

Corte App. Roma, Sez. III, sent. 11 settembre 2018 (dep. 10 dicembre 2018), n. 10010, Pres. Tortora, Est. Palmisano

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1. L’11 dicembre 2018 la Corte d’Appello di Roma ha depositato le motivazioni della pronuncia di secondo grado[1] del processo noto alle cronache con il nome di “Mafia Capitale”; il procedimento aveva preso le mosse dalle indagini disposte dalla Procura di Roma a partire dal 2010, le quali avevano dato vita all’impianto accusatorio vagliato dalla sentenza del Tribunale di Roma del 20 luglio 2017[2].

Tali motivazioni consentono di illuminare l’iter logico alla luce del quale i giudici, pur mantenendo ferma la ricostruzione dei fatti effettuata dalla pronuncia di primo grado, hanno riformato la precedente sentenza, ravvisando gli estremi per la configurazione del reato di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p.: la disposizione trova quindi applicazione, secondo il ragionamento della Corte d’appello, anche nei confronti di una forma di criminalità di nuova derivazione che reinterpreta i tradizionali contenuti del metodo mafioso all’interno di un territorio profondamente frammentato sotto il profilo criminale, e sprovvisto di una presenza mafiosa storicamente riconosciuta.

Questa sentenza è di grande importanza, in quanto non solo pone in rilievo la questione che da anni è oggetto di intenso dibattito dottrinale e di continui contrasti giurisprudenziali, consistente nella dubbia applicabilità dell’art. 416-bis c.p. alle mafie “non tradizionali”[3], ma anche perché si pone nel solco di una giurisprudenza di legittimità che sembra aver ormai stabilmente abbracciato l’impostazione estensiva, volta ad allargare le maglie della disposizione normativa per far fronte alla costante evoluzione della criminalità organizzata, che ha dato luogo a fenomeni del tutto inediti quali la criminalità etnica e l’espansione al nord delle mafie storiche.

 

2. I giudici di appello, in apertura della pronuncia, si sono preoccupati di fornire un quadro aggiornato circa l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di applicazione dell’art. 416-bis c.p. nei confronti delle nuove forme di sodalizi criminali. Tale ricognizione ci consente di collocare coerentemente la sentenza di merito all’interno di un percorso di progressivo aggiornamento giurisprudenziale del modello descrittivo di mafia, volto a fare perno su una disposizione particolarmente ricca di connotati sociologici al fine di consentirle di abbracciare fenomeni criminali del tutto inediti.

Assunta la forza di intimidazione quale “genoma della fattispecie”[4], e assodata la necessità di una capacità di intimidazione attuale ed effettiva[5], snodo centrale ai fini dell’operatività dell’art. 416-bis diviene quello relativo alla individuazione di indici, ulteriori rispetto ai tradizionali atti di violenza e minaccia, da cui poter desumere l’esteriorizzazione di tale metodo mafioso: la recente giurisprudenza di legittimità sembra essersi stabilmente orientata nel senso di ammettere l’estrinsecarsi della capacità intimidatoria “anche con il compimento di atti che siano non violenti, ma espressione della esistenza attuale della fama criminale e della notorietà del vincolo associativo”[6], essendo violenza e minaccia accessorio eventuale, o meglio latente, della forza di intimidazione, ben potendo questa derivare dalla semplice esistenza e notorietà del vincolo associativo.

Il secondo profilo di cui si è occupata la Suprema Corte, sempre in ordine alla forza di intimidazione, è la possibilità che essa si riversi su un numero limitato di soggetti, con la conseguente applicabilità dell’art. 416-bis c.p. anche alle “piccole mafie”: a partire da una pronuncia resa con riferimento ad un gruppo di criminalità cinese presente a Firenze, nella quale la Corte sancisce l’operatività dell’art. 416-bis c.p. “anche con riguardo ad organizzazioni che, pur senza controllare indistintamente quanti vivono o lavorano in un determinato territorio, circoscrivono le proprie illecite attenzioni a danno dei componenti di una specifica collettività”[7], tale principio si consolida in numerose sentenze successive[8], che ribadiscono la possibile manifestazione della forza di intimidazione all’interno di un territorio o settore limitato.

Sempre nell’ottica di una maggiore precisazione del contenuto della forza intimidatoria, la Cassazione riconosce oramai pacificamente come all’interno del concetto di intimidazione rientri anche quella forza volta a limitare le condizioni economiche e lavorative di specifiche categorie di soggetti: “l’attività intimidatrice può estrinsecarsi attraverso la minaccia dell’esclusione dalle gare di appalto,(…) fra le possibili ritorsioni che portano a una condizione di assoggettamento e alla necessità dell’omertà vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare”[9].

Alla luce del percorso ermeneutico di cui si è cercato di dare sinteticamente conto, volto ad aprire il modello mafioso anche alle nuove forme di criminalità organizzata, quali le mafie delocalizzate, le mafie straniere e le mafie autoctone (quale è quella romana), la Corte d’Appello di Roma non ha potuto che prendere atto dell’evoluzione in corso, e fornire un’interpretazione dell’art. 416-bis c.p. in linea con la più recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

 

3. In questo senso, i giudici di secondo grado abbracciano totalmente i principi di diritto formulati dalla Cassazione nelle due pronunce emesse in sede cautelare[10], con le quali la Suprema Corte ha ritenuto coerenti e adeguatamente motivate le ordinanze emesse in data 17 e 23 dicembre 2014 dal Tribunale di Riesame di Roma nei confronti degli appellanti: i giudici dell’appello ritengono espressamente del tutto coincidenti gli indizi vagliati in sede cautelare e i fatti accertati all’esito del processo di secondo grado, facendo interamente proprio il ragionamento giuridico alla base delle pronunce suddette.

Tali sentenze si collocano perfettamente all’interno del percorso ermeneutico sopra enunciato[11].

L’operazione interpretativa effettuata dalla Cassazione ruota tutta attorno al metodo mafioso, non richiedendo l’art. 416-bis c.p., tra i suoi elementi costitutivi, né il controllo del territorio, né un numero indefinito di affiliati o una costante manifestazione di atti di violenza. In particolare, viene aggiornato il requisito dell’esercizio della forza di intimidazione dal punto di vista della sua origine e della sua conseguente direzione.

Sotto il profilo del fattore di accumulazione di tale forza, la Corte non individua necessariamente pregressi atti di violenza o minaccia, ma fa riferimento ad una combinazione di elementi differenti, tutti necessari per il conseguimento del risultato finale, primo fra tutti il patrimonio di violenza che Carminati apporta all’associazione, alla luce delle sue note vicissitudini criminali, il quale si combina con un sistema di relazioni e di infiltrazioni all’interno della Pubblica Amministrazione, ideato da Buzzi e ulteriormente rafforzato dalla nascita e dal rafforzamento dell’associazione.

Sotto il profilo della sua direzione, i giudici di legittimità precisano come la forza di intimidazione non debba necessariamente essere orientata verso il bene della vita o dell’integrità fisica, ben potendo riversarsi anche sulla libertà economica dei singoli soggetti operanti in determinati settori: le scelte di un imprenditore o di un funzionario pubblico possono essere condizionate non solo dalla prospettazione di un’azione violenta, ma anche dallo spietato ostruzionismo che il consolidato sistema collusivo è in grado di esercitare nei confronti di qualunque operatore economico[12].

La forza di intimidazione si spoglia dunque dei suoi connotati tradizionali, prestandosi ad essere riscontrata in relazione a manifestazioni del metodo mafioso del tutto inedite.

 

4. Il Tribunale di Roma, nella pronuncia di merito di primo grado, si discostava da tale percorso interpretativo, riconoscendo l’operatività sul territorio romano di due distinte associazioni per delinquere semplici: la prima, capitanata da Carminati, operante nell’orbita del distributore Eni di Corso Francia, dedita all’esazione di crediti mediante estorsioni; la seconda, capitanata da Buzzi, dedita in modo permanente alla commissione dei delitti di corruzione e di turbativa d’asta.

Il ragionamento del Tribunale prendeva le mosse da una netta distinzione concettuale tra “mafie storiche” e “associazioni non riconducibili alle mafie tradizionali”: con riferimento alle prime rilevava che la carica intimidatrice potesse essere il risultato di pregresse pratiche criminali, condotte di minaccia e violenza anche risalenti nel tempo, dalle quali potesse discendere una fama criminale di cui le singole articolazioni della consorteria potessero beneficiare negli anni; con riferimento alle seconde, evidenziava la necessità di un accertamento rigoroso della promozione sul campo dell’associazione mafiosa, mediante singoli atti di violenza e minaccia in grado di costruire attorno al gruppo un alone permanente di diffuso timore, senza che l’interprete potesse valersi di presunzioni o massime di esperienza.

Operata tale premessa, la fusione tra le due consorterie veniva esclusa dai giudici di merito in forza dei seguenti rilievi argomentativi: in primo luogo, mancava un organico e permanente collegamento fra le due realtà associative, ad esclusione dei rapporti personali tra Carminati e Buzzi; in secondo luogo, emergeva la diversità delle cautele cui ricorrevano i rispettivi associati riguardo alle eventuali indagini della polizia; in terzo luogo, assumeva rilievo anche il dato temporale, perché il nucleo associativo dedito agli appalti si era costituito alla fine del 2011, prima della nascita di quello dedito alle estorsioni, la cui prima attività criminale risaliva al novembre del 2012.

Accertata dunque l’esistenza di due distinte realtà associative, il Tribunale non attribuiva carattere mafioso a nessuna delle due, per difetto dei requisiti della forza di intimidazione, dell’assoggettamento e dell’omertà.

Con riferimento all’associazione di Carminati, rilevavano i giudici di merito come non bastasse derivare la mafiosità dal vecchio collegamento con gli ambienti violenti della Banda della Magliana e del gruppo eversivo dei Nar, essendo entrambi estinti e privi di attuale capacità intimidatrice; venivano inoltre riconosciute come occasionali le relazioni di Carminati con gli esponenti delle associazioni mafiose tradizionali presenti nel territorio romano, e veniva accertato come le riconosciute condotte di intimidazione caratterizzanti la gestione del recupero crediti e dell’usura fossero rivolte contro un numero limitato di parti offese che avevano avuto rapporti pregressi con il distributore.

Per quanto riguarda l’associazione capeggiata da Buzzi, secondo il Tribunale non avevano valenza mafiosa neppure le “pressioni” esercitate dagli associati al fine di acquisire gli appalti gestiti dalle cooperative, non essendo sufficientemente provato il requisito della esteriorizzazione della forza di intimidazione mafiosa, ed essendo tali condotte più propriamente inquadrabili all’interno delle fattispecie corruttive.

 

5. Solo alla luce di tali pronunce si comprende il ragionamento della Corte d’appello.

Sotto il profilo fattuale, i giudici riconoscono, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale nel giudizio di primo grado, l’operatività di un’unica associazione di carattere mafioso sul territorio romano.

A sostegno di tale assunto, la Corte di Appello innanzitutto precisa come non sia affatto necessario, ai fini della configurabilità dell’associazione, la conoscenza reciproca tra tutti gli associati: ciò che rileva è esclusivamente l’unità di vertice, ben potendo esserci all’interno di una stessa associazione diverse compartizioni interne, al fine di rafforzarne la segretezza[13].

Ciò premesso, in forza delle numerose conversazioni esaminate, la prova dell’accordo tra Buzzi e Carminati e della conseguente fusione fra i due gruppi è data dal significativo contributo prestato da Carminati nella gestione delle cooperative di Buzzi, alla luce della sua stabile partecipazione con ruolo decisionale alle riunioni delle cooperative, dalla comune gestione della contabilità e dal continuo scambio di informazioni sulle scelte strategiche e sulle modalità di soluzione dei problemi che sorgevano durante l’esecuzione dei lavori. A riprova di quanto detto, la Corte rileva come il fatturato delle cooperative di Buzzi a seguito della nascita dell’associazione aumentò considerevolmente e che gli affari più redditizi furono proprio quelli ottenuti grazie agli interventi di Carminati.

La nuova associazione fu quindi la risultante di due progetti espansionistici: quello di Carminati, il quale voleva estendere la propria sfera di influenza anche nel settore amministrativo ed imprenditoriale di cui Buzzi era espressione, proteggendo gli imprenditori che operavano d’intesa con l’associazione; e quello di Buzzi, il quale desiderava utilizzare il capitale criminale di Carminati, derivante non solo dal suo passato, ma anche dall’attività criminale compiuta presso il distributore di Corso Francia, per rafforzare e incrementare la sua posizione nel settore degli appalti pubblici.

Non vengono accolte le censure formulate dal Tribunale relative ai differenti lassi di operatività temporale delle due associazioni, essendo i rapporti di affari tra Carminati e Buzzi fatti risalire alla fine del 2011 e non all’agosto del 2012; nemmeno assume centralità argomentativa la diversità delle cautele apprestate dagli associati al fine di mantenere riservate le conversazioni tra loro, essendo la presenza di diversi piani gerarchici e di segretezza fisiologica all’interno di un’associazione criminale mafiosa.

Sotto il profilo poi della qualificazione giuridica dei fatti, facendo propri i rilievi espressi dalla Suprema Corte in sede cautelare, i giudici di secondo grado stabiliscono che ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 416-bis c.p. non sia rilevante né il numero modesto delle vittime, né il limitato contesto territoriale, non essendo né il controllo del territorio né una generale condizione di assoggettamento ed omertà elementi costitutivi di tale delitto[14].

Il ragionamento verte tutto attorno all’accertamento del requisito della forza di intimidazione, ritenuto di per sé solo sufficiente per qualificare come mafiosa una determinata organizzazione criminale, e da valutare tenendo conto delle finalità del sodalizio, dell’ambiente di operatività, dei metodi utilizzati e della struttura organizzativa.

La Corte, ai fini dell’accertamento di tale requisito, non accoglie la distinzione prospettata dai giudici di primo grado tra “mafie storiche” e “associazioni non riconducibili alle mafie tradizionali” e, riproponendo il ragionamento contenuto nelle pronunce di legittimità cautelare, argomenta lungo due direttive specifiche: l’individuazione del fattore di accumulazione di tale forza e la direzione del suo esercizio.

Sotto il primo profilo, ritiene la Corte che la capacità intimidatrice di Carminati, già collaudata nei settori criminali tradizionali e rinverdita dall’attività di estorsione ed usura del gruppo di Corso Francia, si è innestata, rafforzandola, sulla forza esercitata da Buzzi e dal suo gruppo nei confronti degli imprenditori: malgrado Buzzi influenzasse da tempo la libera iniziativa economica delle imprese concorrenti nei settori economici di interesse delle sue cooperative, mediante la corruzione di funzionari comunali e l’imposizione di regole spartitorie, residuava pur sempre la possibilità che alcune imprese si ritenessero libere nel loro diritto di partecipare alle gare senza subire tali imposizioni; per queste eventualità si diede vita ad un’unica struttura alla quale conferirono: Buzzi l’organizzazione delle cooperative e il collaudato sistema corruttivo, Carminati la sua forza di intimidazione e i suoi legami con l’eversione di estrema destra[15].

Sotto il profilo della direzione di tale forza intimidatoria, i primi, e numericamente più rilevanti, destinatari vengono individuati negli imprenditori, rispetto ai quali rilevano molteplici conversazioni da cui emerge il clima di intimidazione inteso come prevaricazione di Buzzi, che pretendeva di ottenere un determinato appalto e costringeva i concorrenti a recedere, ingenerando in essi il timore che altrimenti non avrebbero potuto aver successo in successive procedure di gara[16]. I secondi destinatari individuati dai giudici sono i pubblici amministratori, essendo numerose le conversazioni che depongono verso il riconoscimento della sussistenza di fenomeni prevaricatori, prevalentemente[17] grazie all’apporto di Carminati.

In conseguenza di quanto esposto, la Corte d’Appello accerta la sussistenza di una situazione di omertà, sia con riferimento ai fatti addebitati agli imputati gravitanti nell’orbita di Carminati, rispetto ai quali nessuna delle persone offese presentò denuncia, sia con riferimento al settore degli appalti e della pubblica amministrazione, non essendo gli atti amministrativi illegittimi e i reati commessi nelle procedure di gara stati denunciati, oltre che dai concorrenti illegittimamente esclusi, da nessuno dei funzionari o dei politici che ricoprivano posizioni di responsabilità all’interno dell’amministrazione[18]; a questo quadro si aggiungono le continue reticenze e ritrattazioni che hanno caratterizzato le deposizioni delle singole persone offese nel corso dell’ iter processuale.

All’esito di queste valutazioni, i giudici di secondo grado ritengono accertata la sussistenza di un’unica associazione di tipo mafioso che, avvalendosi della propria forza di intimidazione, è intervenuta per condizionare le procedure di assegnazione degli appalti e le nomine di soggetti particolarmente graditi all’interno della Pubblica Amministrazione[19].

Tale pronuncia ha dunque l’importante effetto di cristallizzare, anche in sede di merito, l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, volta a ritenere applicabile l’art. 416-bis c.p. anche ad associazioni mafiose “atipiche”.

‘‘Non esistono definizioni univoche di ciò che si intende con il termine “mafia”, essendo tale fenomeno criminale sottoposto a molteplici interpretazioni in campo giuridico e giudiziario, nelle scienze sociali e sulla scena pubblica’’[20]. In tale contesto di incertezza, l’azione giudiziaria è chiamata ad elaborarne una definizione giuridica, per consentire l’adattamento della fattispecie penale di cui all’art. 416-bis c.p. a forme criminali in costante mutamento, che per sopravvivere alla modernità cercano (con successo) di adeguarsi alle profonde modificazioni strutturali del tessuto economico e sociale.

In questo senso si coglie l’insegnamento di Lupo, il quale sosteneva che “la mafia è una costruzione intellettuale di quella che in senso lato possiamo chiamare l’antimafia”[21].

La pronuncia della Corte di appello di Roma ne è pienamente consapevole, ed abbraccia un’‘‘interpretazione del delitto di associazione mafiosa totalmente svincolata dalle caratterizzazioni delle mafie storiche’’[22], volta a riconoscere la configurabilità del reato anche rispetto a fenomeni criminali slegati dai contesti di radicamento tradizionali, in piena linea con quanto oramai pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

 

 


[1] Corte di Appello di Roma, sez. III, 11 settembre 2018 (dep. 11 dicembre 2018), n. 10010.

[2] Trib. Roma, sent. 20 luglio 2017, n. 11730. Sul tema, E. Zuffada, Per il Tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell'art. 416-bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie "storiche", in questa Rivista, 29 novembre 2017; C. Visconti, A Roma una mafia c’è e si vede..., in questa Rivista, 15 giugno 2015.

[3] Sul tema, A. Balsamo – S. Recchione, Mafie al Nord: l’interpretazione dell’art. 416-bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di contrasto, in questa Rivista, 18 ottobre 2013; C. Visconti, Mafie straniere e ‘Ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell’art. 416-bis c.p.?, in questa Rivista, 22 settembre 2014.

[4] C. Visconti, Mafie straniere e ‘Ndrangheta al Nord, cit., pag. 3

[5] Per il contrasto giurisprudenziale in merito alla necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso, si veda Balsamo-Recchione, op. cit.

[6] Cass. sez. VI, 13 giugno 2017, n. 41722,

[7] Cass. sez. VI, 30 maggio 2001, n. 35914, in Foro it., 2004.

[8] Ex plurimis, Cass. sez. II, 21 luglio 2017, n. 1586, Cass. sez. II, 4 aprile 2017, n. 24851.

[9] Cass. 19 giugno 1989, n. 11204; tra le più recenti, Cass. sez. II, 4 aprile 2017 n. 2017; Cass. Sez. VI 26 ottobre 2017, n. 57896, in giurisprudenzapenale.com; Cass. 10 aprile 2015, n. 24535 in questa Rivista, 15 giugno 2015.

[10] Cass. sez. VI, 10 marzo 2015, n. 24535 e Cass. sez. VI, 10 marzo 2015, n. 2453, in questa Rivista, 15 giugno 2015.

[11] “Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo, dalla quale derivano assoggettamento ed omertà, può essere diretta tanto a minacciare la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche o elettorali, con l’uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell’assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio” (Cass. sez. VI, 10 marzo 2015, n. 24535, cit.).

[12] Pignatone – Prestipino, Le mafie su Roma, in Atlante delle mafie. Storia, economia, società e cultura, a cura di Ciconte – Forgione – Sales, vol. III, Catanzaro, 2015, pag. 95.

[13] Cass. 16 dicembre 1985, n. 1760, richiamata in Corte di Appello di Roma, 11 settembre 2018, cit., pag. 373.

[14] Corte di Appello di Roma, sez. III, 11 settembre 2018, cit., pag. 461.

[15] Corte di Appello di Roma, sez. III, 11 settembre 2018, cit., pag. 465.

[16] Con riferimento agli imprenditori, rilevano quali ulteriori elementi indicatori del metodo mafioso anche gli interventi di Carminati per proteggere persone che a lui si rivolgevano o per risolvere contrasti e il successivo inserimento nella loro attività con un rapporto caratterizzato dalla gestione degli affari comuni.

[17] Corte di Appello di Roma, sez. III, 11 settembre 2018, cit., pag. 440.

[18] Sul punto, i giudici di appello richiamano la pronuncia di Cassazione in sede cautelare: “nel settore economico e in quello della pubblica amministrazione, dove la perfezione esterna della fora intimidatrice espressa dal sodalizio, come si è visto, è stata talmente radicata e pervasiva che nessuno, in sede politica ovvero giudiziaria, ha mai osato innalzare una voce di dissenso, o sporgere formali atti di denuncia” (Cass. sez. VI, 10 marzo 2015, n. 24535, cit.).

[19] Corte di Appello di Roma, sez. III, 11 settembre 2018, cit., pag. 464.

[20] E. Ciccarello, La mafia, la corruzione, i giudici. La sfida interpretativa dell’inchiesta Mondo di Mezzo, in Atlante delle Mafie a cura di Ciconte – Forgione – Sales, vol. V, Catanzaro, 2017, pag. 233.

[21] S. Lupo, Potere criminale: intervista sulla storia della mafia, Roma-Bari, 2010, pag. 46.

[22] E. Ciccarello, op. cit., pag. 234.