6 maggio 2011
Giudice di pace Alessandria, 6.5.2011, Giud. Dettori (annullamento decreto prefettizio di espulsione)
Annullato per contrasto con la direttiva 2008/115/CE provvedimento amministrativo di espulsione senza concessione di un termine per la partenza volontaria
STRANIERI – DECRETO PREFETTIZIO DI ESPULSIONE – Direttiva 2008/115/CE - Annullamento
L’art. 7 dir. 2008/115/CE, che è norma dotata di effetto diretto, prevede al § 1 come modalità ordinaria di esecuzione del provvedimento espulsivo la partenza volontaria entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni, stabilendo altresì al § 4 che gli Stati possano astenersi dal concedere tale termine, procedendo immediatamente al rimpatrio coattivo, qualora sussista un rischio di fuga, che (ai sensi dell’art. 3 n. 7 dir.) deve essere accertato sulla base di “criteri obiettivi definiti dalla legge”. Dal momento però che lo Stato italiano non ha ancora provveduto a fissare tali criteri, l’autorità amministrativa non può valersi della clausola di cui all’art. 7 § 4, e deve di conseguenza essere annullato il provvedimento prefettizio di espulsione in cui era stata esclusa la concessione del termine per la partenza volontaria in ragione della sussistenza di un rischio di fuga.