28 febbraio 2018
Furto al supermercato e consumazione "in loco" dei beni sottratti: una recente sentenza del Tribunale di Como
Trib. Como, sent. 14 giugno 2017, n. 963, Giud. Mariani, Imp. Simion
La sentenza in parola si pone nel solco di Cass., SSUU, sent. n. 52117 del 16.12.14, che come noto, ponendo fine ad un annoso contrasto giurisprudenziale, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l’agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo”).
Rispetto al caso affrontato dalle Sezioni Unite, nondimeno, nella fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale l’imputato aveva consumato mentre ancora si trovava all’interno del supermercato alcuni dei beni sottratti (e più nel dettaglio, una bibita in lattina e una bottiglietta d’acqua), che aveva poi omesso di pagare: di qui la decisione del giudice di merito di condannarlo per furto consumato, e non solo tentato, nonostante l'azione furtiva fosse stata costantemente monitorata da un addetto alla sicurezza, anche alla luce dell’impossibilità per la persona offesa di riottenere la merce non pagata.