5 ottobre 2017 |
Il prelievo ematico coattivo per l’accertamento dei reati di lesioni e omicidio stradale colposi
Contributo pubblicato nel Fascicolo 10/2017
Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.
Abstract. La legge n. 41 del 2016, introducendo nel codice penale le nuove fattispecie delittuose di omicidio stradale e di lesioni colpose stradali, ha previsto al contempo una procedura accelerata per il loro accertamento nei casi di rifiuto del conducente a sottoporsi al test dell’etilometro o al prelievo di liquidi biologici per la verifica rispettivamente dello stato di ebbrezza o dello stato di alterazione per assunzione di stupefacenti. In particolare il legislatore ha modificato l’art. 359 bis c.p.p. introducendovi il nuovo comma 3 bis, che consente ora al p.m. di adottare “oralmente” (sia pur prevedendo la successiva conferma per iscritto) il decreto che dispone l’effettuazione coattiva di prelievi di liquidi biologici dal conducente. Poiché peraltro l’accertamento dei suddetti reati, specialmente in caso di rifiuto del conducente al controllo, richiede l’effettuazione di analisi tossicologiche su campioni di sangue, ci si chiede se il prelievo ematico possa essere eseguito coattivamente, nonostante nessuna norma di legge lo preveda esplicitamente e malgrado l’espressa riserva di legge formulata dall’art. 13, co. 2, Cost..
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’accertamento dello stato di ebbrezza del conducente e dello stato di alterazione per assunzione di stupefacenti. – 3. La disciplina codicistica alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 23 marzo 2016, n. 41. – 4. L’esecuzione coattiva del prelievo ematico.