ISSN 2039-1676


4 luglio 2017 |

Verso l’esecuzione penale minorile: la Consulta dichiara illegittime le ipotesi ostative alla sospensione dell’ordine di carcerazione

Nota a Corte Cost., sent. 22 febbraio 2017 (dep. 28 aprile 2017), n. 90, Pres. Grossi, Red. Lattanzi

Contributo pubblicato nel Fascicolo 7-8/2017

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1. Con la sentenza n. 90 del 22 febbraio 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p., per contrasto con gli artt. 27, comma 3 e 31, comma 2 Cost., nella parte in cui osta alla sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minorenni condannati per alcuni gravi delitti.

Com’è noto, l’art. 656 c.p.p. prevede che, nell’ipotesi in cui la sanzione da scontare – anche ove costituisca residuo di maggior pena – rientri nei limiti previsti per le c.d. pene detentive brevi, il pubblico ministero è tenuto a disporre, con decreto, la sospensione dell’esecuzione. Più in dettaglio, la nozione di pena detentiva breve è riconducibile, ai sensi dell’art. 656, comma 5 c.p.p., ai casi in cui la detenzione da espiare non superi i tre anni, ovvero i quattro anni – qualora al reo possa essere concessa la c.d. detenzione domiciliare umanitaria, ex art. 47-ter, comma 1 ord. penit. –, oppure ancora i sei anni, in caso di condannato tossicodipendente o alcooldipendente. La sospensione dell’esecuzione della pena detentiva svolge la funzione di informare il condannato e il suo difensore della possibilità di richiedere, entro trenta giorni, l’ammissione ad una delle misure alternative alla detenzione[1], così evitando l’ingresso in carcere.

Tale provvedimento è, però, escluso, ai sensi del comma 9 della medesima disposizione normativa, nei confronti delle persone condannate per i gravi delitti di cui all’art. 4-bis ord. penit., nonché per i reati previsti dagli artt. 423-bis, 572, comma 2, 612-bis, comma 3 e 624-bis[2] c.p., con l’eccezione dei soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti, che abbiano in corso programmi terapeutici e che siano stati sottoposti agli arresti domiciliari, ai sensi dell’art. 89 d.P.R. 309/1990. In tali ipotesi, alla luce di una presunzione di pericolosità sociale effettuata dal legislatore, l’eventuale applicazione delle misure alternative potrà avvenire, pertanto, unicamente una volta iniziata l’esecuzione della pena detentiva, qualora sussistano i relativi presupposti di ammissibilità.

In ragione della mancanza di un’apposita normativa dedicata ai soggetti minorenni, concernente la fase dell’esecuzione penale e la disciplina dell’ordinamento penitenziario, la previsione codicistica sopra delineata si applicava – prima dell’intervento della sentenza in commento – anche alle persone non ancora diciottenni al momento della commissione del fatto.

 

2. La pronuncia della Consulta è stata sollecitata da due distinte ordinanze di rimessione, entrambe rese dalla Corte d’Appello di Milano[3], le quali hanno dichiarato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità – sollevata dalla difesa in sede di incidente di esecuzione, ex art. 666 c.p.p. – in considerazione dei principi che informano il sistema di giustizia minorile.

Come rilevato dai giudici rimettenti, infatti, il sistema penale minorile si caratterizza per alcune specifiche direttrici che lo distinguono da quello previsto per gli adulti, prima fra tutte la funzione di recupero del minore. Se l’impronta accusatoria e lo scopo dell’accertamento della responsabilità penale accomunano il rito penale ordinario e quello delineato per i minorenni, va evidenziata la profonda differenziazione tra i due procedimenti, che si impone in considerazione delle specificità personologiche del minore. L’esigenza di prevedere un trattamento differenziato dell’imputato minorenne discende direttamente dalla Costituzione: l’art. 31, comma 2 della Carta fondamentale dispone, infatti, che lo Stato italiano «protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Da tale previsione deriva la necessità, da un lato, di adattare le regole del processo ordinario alle specifiche esigenze di tutela del minore e, dall’altro, di delineare appositi istituti processuali, modellati sulle sue caratteristiche di soggetto in fieri. Questi accorgimenti possono essere tradotti in alcuni principi che informano il rito minorile: la specializzazione degli organi coinvolti nel procedimento; la minima offensività del processo; la rapida fuoriuscita dal circuito penale, nonché l’individualizzazione della decisione giudiziale, la quale deve adeguatamente rispondere al disagio espresso dalla commissione del reato, mirando ad un effettivo recupero del minore e ricorrendo alla privazione della libertà personale quale ultima ratio.

Le indicazioni contenute nella Carta fondamentale sono state recepite dal legislatore ordinario, che ha autonomamente disciplinato il processo penale a carico di imputati minorenni con l’approvazione del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. Tale normativa disegna un’apposita disciplina del processo penale di cognizione, tralasciando, però, di adeguare al criterio del favor minoris anche la fase esecutiva e, più in particolare, l’ordinamento penitenziario.

La lacuna normativa così delineata viene colmata, anzitutto, ricorrendo al principio di sussidiarietà, fissato dall’art. 1, comma 1, d.P.R. 448/1988, il quale prevede che, per quanto non espressamente disciplinato dal decreto, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale, da applicarsi conformemente alla personalità e alle esigenze educative del minore. Con specifico riferimento alla disciplina penitenziaria, viene, invece, in rilievo l’art. 79 ord. penit., il quale dispone che le norme contenute nella l. 26 luglio 1975, n. 354 «[…] si applicano anche nei confronti dei minori  degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge». Nonostante siano trascorsi più di quarant’anni dall’approvazione della legge sull’ordinamento penitenziario, il legislatore non ha ancora provveduto all’emanazione di una specifica normativa dedicata al condannato minorenne, così tradendo l’esigenza di adeguare la disciplina dell’esecuzione penale alla personalità del minore e di rafforzare ulteriormente la funzione rieducativa della pena, in ossequio a quanto richiesto dalla lettura in combinato disposto degli artt. 27, comma 3 e 31, comma 2 Cost.

 

3. È, appunto, in tale contesto legislativo che si inseriscono le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale. I casi di specie riguardavano un soggetto minorenne condannato ad una pena inferiore ai tre anni per il reato di rapina aggravata, ex art. 628, comma 3 c.p. Tale fattispecie rientra tra quelle previste dall’art. 4-bis, comma 1-ter ord. penit. e osta, pertanto, alla sospensione dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 656, comma 9, lettera a) c.p.p. In particolare, la rilevanza della questione discendeva dalla circostanza che, prima del passaggio in giudicato delle sentenze, il condannato aveva autonomamente e volontariamente intrapreso un percorso rieducativo e di recupero sociale, il quale era stato, però, interrotto dalla sua carcerazione.

I giudici della Corte d’Appello evidenziavano come il rigido automatismo, previsto dalla disposizione censurata, contrastasse con l’art. 27, comma 3 Cost. in relazione all’art. 31, comma 2 Cost., in quanto non rispettoso del principio per cui «la sanzione penale deve costituire occasione per il reinserimento sociale e la risocializzazione del condannato minorenne»[4]. Infatti, l’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p., in forza del titolo di reato commesso, prescrive un necessario passaggio in carcere del condannato, così precludendo qualsiasi valutazione discrezionale da parte del Tribunale di Sorveglianza circa l’opportunità che un minorenne in stato di libertà acceda direttamente ad una misura alternativa senza dover subire gli effetti desocializzanti e stigmatizzanti della detenzione. In tal modo non sarebbe, pertanto, rispettata né la finalità rieducativa della pena, né, tantomeno, il principio di minima offensività del processo penale minorile, il quale, come già ricordato, si caratterizza per la specifica funzione di recupero del condannato, anche a scapito della realizzazione della pretesa punitiva[5].

A sostegno delle proprie valutazioni, i giudici rimettenti richiamavano diverse pronunce rese dalla Consulta, con le quali era stata censurata la totale parificazione tra condannati adulti e minorenni, poiché contrastante con l’esigenza di recupero del minore, realizzabile unicamente attraverso l’individualizzazione del suo trattamento e, dunque, tramite l’abbandono di automatismi applicativi nell’esecuzione della pena[6].

 

4. Con la pronuncia in commento, riuniti i giudizi in ragione dell’identità delle questioni sollevate, la Corte costituzionale ha ritenuto fondate le censure proposte dal giudice a quo.

Il ragionamento della Consulta prende le mosse dalla natura della sospensione dell’esecuzione della pena detentiva, la quale costituisce un istituto di favore per i condannati a pene brevi, in quanto ne evita l’ingresso in carcere, dando loro l’opportunità di richiedere la concessione di una misura alternativa.

La Corte precisa, poi, che il ricorso a tale istituto è, però, precluso nel caso di soggetti condannati per i delitti contemplati dall’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p, sulla base di una presunzione di pericolosità . Tale ostatività, come ricordano i giudici costituzionali, vale anche nei confronti del condannato minorenne, al quale, in dette ipotesi, «non può essere impedito l’ingresso in carcere». Così come previsto per gli adulti, anche ai minori potrà essere applicata una misura alternativa solamente dopo che l’esecuzione della pena detentiva sia iniziata, qualora ne sussistano i presupposti.

Ripercorrendo il contenuto di numerose sentenze dei giudici costituzionali, la Consulta ricorda come il cuore della giustizia minorile debba consistere in valutazioni fondate su prognosi individualizzate, le quali siano in grado di assolvere al compito di recupero del minore deviante[7]. Solo in tal modo è, infatti, possibile giungere alla realizzazione di un trattamento flessibile, adatto alla personalità in fieri del minore e che valorizzi la funzione rieducativa della pena. Secondo la Corte, l’importanza dell’individualizzazione del trattamento non viene meno con la chiusura del processo di cognizione: anche l’esecuzione penale minorile deve rispettare i medesimi principi, avendo come scopo primario la risocializzazione del condannato. A tal fine, è, quindi, indispensabile abbandonare qualsiasi automatismo che escluda il ricorso a benefici o a misure alternative[8].

In piena coerenza con i principi espressi nei propri precedenti, i giudici costituzionali ritengono che la preclusione operata dall’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. contrasti con gli artt. 27, comma 3 e 31, comma 2 Cost. L’automatismo posto dalla previsione codicistica si fonda, infatti, su una presunzione di pericolosità esclusivamente radicata sul titolo di reato commesso. Essa impedisce, pertanto, agli organi giurisdizionali di effettuare una valutazione nel merito del singolo caso concreto e, conseguentemente, di valorizzare le specifiche esigenze educative del condannato.

Gli effetti negativi di una preclusione così delineata emergono limpidamente dai casi concreti sottoposti all’attenzione della Corte. In entrambi, infatti, il condannato in stato di libertà aveva già avviato diversi percorsi risocializzanti, i quali avevano subìto un’interruzione a causa della carcerazione dello stesso, rischiando di venire irrimediabilmente compromessi. In caso di sospensione dell’esecuzione, il percorso rieducativo sarebbe, invece, proseguito e sarebbe stato garantito al minore un “accesso diretto” alle misure alternative, scongiurando gli effetti desocializzanti connessi al trascorrere in stato detentivo il tempo necessario per la relativa decisione del Tribunale di Sorveglianza.

 

5. In conclusione, è opportuno rilevare come la presente sentenza costituisca l’ultima di una lunga serie di pronunce rese dalla Corte costituzionale in tema di esecuzione penale minorile. Numerosi sono, infatti, gli interventi operati dalla Consulta che hanno tentato di sopperire alle mancanze del legislatore, onde assicurare un effettivo adeguamento del trattamento del minore condannato alle esigenze di recupero e di rieducazione, stabilite a livello costituzionale. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 67 l. 24 novembre 1981, n. 689, in quanto prevedeva, anche nei confronti dei minorenni, il divieto di disporre misure alternative nel caso di condanna a pena detentiva, derivante dalla conversione conseguente alla violazione di prescrizioni inerenti a sanzioni sostitutive[9]. Parimenti rilevante risulta la pronuncia che ha censurato l’art. 59 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui estendeva ai condannati minorenni le condizioni soggettive previste per l’applicazione delle sanzioni sostitutive[10], nonché la sentenza della Consulta che ha rilevato l’illegittimità dell’art. 58-quater, comma 2 ord. penit., ai sensi del quale, a seguito della revoca di una misura alternativa, era preclusa anche al detenuto minore d’età la concessione di benefici penitenziari per un periodo di tre anni[11].

I precedenti sopra richiamati, al pari della sentenza in commento, evidenziano come non sia più rinviabile un intervento legislativo in materia, che recepisca gli insegnamenti della Consulta e che si conformi, altresì, ai principi espressi in numerosi atti internazionali. Sul punto si sono, infatti, espresse le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e, da ultimo, le istituzioni eurounitarie. In merito, vale la pena di ricordare le Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile, c.d. Regole di Pechino[12], le Regole ONU per la protezione dei minori privati della libertà, c.d. Regole dell’Havana[13], la Raccomandazione (08) 11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle regole di trattamento per i condannati minorenni sottoposti a sanzioni o a misure restrittive della libertà personale[14], le Linee guida su una giustizia a misura di minore[15], nonché, da ultimo, la Direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali[16]. Le indicazioni che accomunano tutti gli atti citati sono essenzialmente riconducibili all’esigenza che le autorità nazionali ricorrano alla privazione della libertà personale del condannato minorenne quale misura di ultima istanza. Si richiede, inoltre, che venga sempre privilegiato il ricorso alle misure alternative, che il minore detenuto sia collocato in istituti separati rispetto a quelli destinati agli adulti e che gli venga garantito un trattamento penitenziario specificamente disegnato sulle sue peculiari necessità.

Non si pecca, forse, di ottimismo nel ritenere che l’approvazione di un’apposita normativa in tema di ordinamento penitenziario minorile non sia ormai lontana. Com’è noto, infatti, nei giorni scorsi il Parlamento ha approvato il testo di riforma del codice penale e del codice di procedura penale[17]. La normativa contiene diverse deleghe al governo, una delle quali concerne il rinnovamento dell’ordinamento penitenziario. Tra i diversi profili affidati ad un futuro intervento dell’esecutivo – da realizzarsi entro un anno – è rilevante segnalare, anzitutto, la facilitazione del ricorso alle misure alternative alla detenzione, attraverso la revisione dei relativi presupposti d’accesso, nonché la «eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l’individualizzazione del trattamento rieducativo»[18].

Di preminente spessore risulta, ai fini del presente contributo, la delega concernente l’adeguamento «delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età»[19]. In tale contesto, i criteri che dovranno essere seguiti dal legislatore delegato attengono, anzitutto, alla necessaria specializzazione degli organi giurisdizionali: la competenza nell’ambito dell’esecuzione penitenziaria dovrà, infatti, essere affidata al Tribunale per i minorenni. Altrettanto importanti risultano le indicazioni concernenti gli istituti penali minorili, i quali dovranno essere organizzati in modo da favorire la socializzazione, la responsabilizzazione e la promozione della persona. Onde favorire la rieducazione del minore e il suo reinserimento sociale si dispone, inoltre, che il trattamento penitenziario si fondi sull’istruzione e sulla formazione professionale, nonché che siano rafforzati i contatti tra i detenuti e il mondo esterno.

Il profilo costituente il cuore del futuro intervento normativo attiene, però, alla previsione di apposite misure alternative, che siano confacenti alle istanze educative del condannato minorenne. Al fine di garantire l’effettiva preminenza della funzione di recupero del minore rispetto alla pretesa punitiva dello Stato, la legge di riforma prescrive che siano ampliati i criteri per l’accesso a tali misure, privilegiando, in proposito, l’affidamento in prova ai servizi sociali e la semilibertà. Recependo i principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e valorizzando l’individualizzazione del trattamento, si incarica, poi, il legislatore di eliminare qualsiasi «automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari»[20], analogamente a quanto indicato anche dalla delega per gli adulti.

Altrettanto interessante risulta la previsione che sollecita l’applicazione della normativa penitenziaria minorile anche ai c.d. giovani adulti, categoria che identifica i soggetti di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni. Sul punto, vale la pena di rilevare come la delega in esame abbia recepito le conclusioni elaborate dal Tavolo V degli Stati generali dell’esecuzione penale, appunto dedicato ai “minorenni autori di reato”[21]. In tale contesto, infatti, era stata evidenziata l’opportunità di estendere alla citata categoria di soggetti le specifiche disposizioni dedicate ai minorenni, al fine di favorire, anche per essi, i processi educativi in atto[22]. Nel recente passato, il legislatore ha già dimostrato di prestare attenzione alla condizione detentiva dei giovani adulti, modificando l’art. 24, comma 1 disp. att. min.[23] e così stabilendo che «le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il venticinquesimo anno di età».

In definitiva, è possibile ritenere che sussistano tutti i presupposti affinché il legislatore provveda, finalmente, a regolamentare un autonomo ordinamento penitenziario minorile: si auspica che non si tratti dell’ennesima occasione mancata.

 


[1] In particolare, al condannato è data facoltà di presentare istanza volta alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. penit.), della detenzione domiciliare (art. 47-ter ord. penit.), della semilibertà (art. 50, comma 1 ord. penit.), della sospensione dell’esecuzione della pena detentiva (art. 90 d.p.r. 309/1990) – nel caso di condannato per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza, che abbia con successo concluso un programma terapeutico e socio-riabilitativo – ovvero dell’affidamento in prova in casi particolari, quando si tratti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, che si sia sottoposta – ovvero abbia intenzione di sottoporsi – a un programma di recupero (art. 94 d.p.r. 309/1990).

[2] Si precisa che con la sentenza 6 aprile 2016 (dep. 1° giugno 2016), n. 125, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 656, comma 9, lettera a) c.p.p., nella parte in cui non consentiva la possibilità di disporre la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei soggetti condannati per il delitto di furto con strappo. In merito, cfr. La Consulta reintroduce la possibilità di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive "brevi" inflitte per il reato di furto con strappo (informazione provvisoria), in questa Rivista, 6 giugno 2016.

[3] Cfr., in particolare, App. Milano, sez. minorenni, ord. 19 febbraio 2016, n. 80, in Gazz. uff., 20 aprile 2016, 1ᵃ serie speciale, n. 16 e App. Milano, sez. minorenni, ord. 13 maggio 2016, n. 154, in Gazz. uff., 7 settembre 2016, 1ᵃ serie speciale, n. 36.

[4] V. App. Milano, sez. minorenni, ord. 19 febbraio 2016, n. 80, cit., p. 3.

[5] Cfr. Corte Cost., sent. 16 aprile 1973 (dep. 30 aprile 1973), n. 49, in www.cortecostituzionale.it.

[6] V. Corte Cost., sent. 16 marzo 1992 (dep. 25 marzo 1992), n. 125, in www.cortecostituzionale.it.

[7] Cfr. Corte Cost., sent. 22 febbraio 1989 (dep. 3 marzo 1989), n. 78, in www.cortecostituzionale.it.

[8] V. Corte Cost., sent. 22 novembre 1999 (dep. 1 dicembre 1999), n. 436, in Dir. pen. proc., 2000, fasc. 1, p. 61.

[9] Cfr. Corte Cost., sent. 9 aprile 1997 (dep. 22 aprile 1997), n. 109, in Cass. pen., 1997, p. 2419.

[10] V. Corte Cost., sent. 12 febbraio 1998 (dep. 18 febbraio 1998), n. 16, in Giur. cost., 1998, fasc. 1, p. 78.

[11] Cfr. Corte Cost., sent. 22 novembre 1999 (dep. 1 dicembre 1999), n. 436, cit.

[12] Le Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile sono state approvate dall’Assemblea generale delle Nazioni unite in data 29 novembre 1985. Testo disponibile al sito www.un.org.

[13] Le Regole ONU per la protezione dei minori privati della libertà sono state approvate dall’Assemblea generale delle Nazioni unite in data 14 dicembre 1990. Testo disponibile al sito www.un.org.

[14] La Raccomandazione (08) 11 è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 5 novembre 2008. Il testo è disponibile al sito www.coe.int.

[15] Le Linee guida per una giustizia a misura di minore sono state adottate dal Consiglio d'Europa nel 2010. Il testo è disponibile al sito www.coe.int.

[16] Cfr. Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, in G.U.U.E., 21 maggio 2016, L 132, p. 1. Per un’analisi di tale atto normativo, v. L. Camaldo, Garanzie europee per i minori autori di reato nel procedimento penale: la direttiva 2016/800/UE in relazione alla normativa nazionale, in Cass. pen., 2016, fasc. 12, p. 4572, nonché, volendo, F. Manfredini, Novità sovranazionali: la direttiva 2016/800/UE sulle garanzie per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, in Proc. pen. giust., 2016, n. 6, p. 15.

[17] Si tratta del d.d.l. C 4368, approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati in data 14 giugno 2017. In tema, v. G. L. Gatta, Riforma Orlando: la delega in materia di misure di sicurezza personali. Verso un ridimensionamento del sistema del doppio binario Riferimenti, in questa Rivista, 20 giugno 2017; M. Gialuz, A. Cabiale, J. Della Torre, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, ibidem; A. Della Bella, Riforma Orlando: la delega in materia di ordinamento penitenziario, ibidem; S. Zirulia, Riforma Orlando: la “nuova” prescrizione e le altre modifiche al codice penale, ibidem.

[18] V. d.d.l. C 4368, art. 1, comma 85, lett. e).

[19] Cfr. d.d.l. C 4368, art. 1, comma 85, lett. p).

[20] V. d.d.l. C 4368, art. 1, comma 85, lett. p), n. 6.

[21] È possibile affermare che tutti profili attinenti all’elaborazione di un ordinamento penitenziario minorili recuperino sommariamente l’esito dei lavori intrapresi dal Tavolo V. Per un approfondimento in merito ai lavori svolti dagli Stati generali, cfr. F. Fiorentin, La conclusione degli Stati generali per la riforma dell'esecuzione penale in Italia, in questa Rivista, 6 giugno 2016.

[22] Resta, tuttavia, ferma la necessità che tali soggetti siano ristretti in carceri ordinarie, distinte rispetto a quelle dedicate ai condannati minorenni.

[23] V. art. 5, comma 1, d.l. 26 giugno 2014, n. 92, in Gazz. uff., 27 giugno 2014, n. 147, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 117, in Gazz. uff., 20 agosto 2014, n. 192.