16 maggio 2017 |
Art. 131-bis c.p. e art. 34 d.lgs. 274/2000 a confronto: un rapporto di necessaria compatibilità
Osservazioni a margine di Cass., Sez. III, ord. 4 aprile 2017 (dep. 28 aprile 2017), n. 20245, Pres. Cavallo, Rel. Andronio, Ric. P.G. in proc. P. e R.
Contributo pubblicato nel Fascicolo 5/2017
Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.
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Abstract. Sin dalla introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ad opera del l d.lgs. 16/03/2015, n. 28, emesso in attuazione della legge delega n. 67 del 28/04/2014, uno dei principali nodi gordiani da sciogliere ha riguardato l’applicabilità della disposizione dell’art. 131‑bis c.p. anche ai procedimenti di competenza del giudice di pace. Di recente, con ordinanza della Terza Sezione Penale emessa in data 4 aprile 2017 e depositata in data 28 aprile 2017, la questione è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite Penali, le quali si riuniranno a tal fine il prossimo 22 giugno. Il presente contributo, in attesa del verdetto finale della Suprema Corte, si propone di fotografare lo stato attuale della giurisprudenza di legittimità, divisa tra due contrapposti orientamenti e di fornire una ricostruzione il più possibilmente coerente con il nostro sistema penale.
SOMMARIO: 1. Il silenzio del legislatore e le interpretazioni della giurisprudenza di legittimità: il contrasto. – 2. Lux in tenebris: la parola alle Sezioni Unite Penali. – 3. “Non c’è nulla di più pratico di una buona teoria”: la relazione strutturale tra gli articoli 131-bis c.p. e 34 D.lgs. 274/2000 ed i criteri di soluzione delle antinomie normative. – 4. La ratio e la genesi storica dei due istituti. – 5. L’importanza sistematica dell’art. 131-bis c.p. come clausola generale di consacrazione del principio di tenuità/esiguità dell’offesa. – 6. Il ruolo della persona offesa dal reato e lo spazio riservato alla tutela dei suoi interessi. – 7. Un caso concreto. L’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. nei reati che prevedono soglie legali di rilevanza penale: Cass. Sez. Un. n. 13681/2016.