30 settembre 2015 |
Il contrasto ai reati di impresa nel d.lgs. n. 231 del 2001 e nel d.l. n. 90 del 2014: non solo repressione, ma prevenzione e continuità aziendale
Abstract. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e la nuova disciplina dettata dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) hanno introdotto due meccanismi di intervento, rispettivamente del giudice penale e dell'amministrazione, sui crimini di impresa. Si tratta di interventi legislativi sintomatici di un'innovativa impostazione che il legislatore ha inteso imprimere al diritto anche penale delle attività economiche in ragione di diversi fattori. Da un lato, le difficoltà del modello punitivo-repressivo per sé solo considerato e le trasformazioni che hanno finito per incidere sull'ubi consistam di interi fenomeni delinquenziali; dall'altro, la necessità di fronteggiare plurime esigenze collettive legate allo svolgimento di talune attività imprenditoriali, relative alla destinazione finalistica di talune iniziative di impresa (servizi pubblici o di pubblica necessità) ovvero alle dimensioni delle singole strutture imprenditoriali coinvolte o, ancora, alla consistenza del radicamento territoriale delle stesse e ai connessi livelli occupazionali assicurati. Le ragioni appena evidenziate hanno persuaso il legislatore dell'inadeguatezza di un sistema di contrasto affidato al solo funzionamento di classici meccanismi repressivi e, dunque, della necessità di promuovere due linee di intervento: il coinvolgimento dello stesso mondo imprenditoriale nell'approntare modelli organizzativi idonei a prevenire il verificarsi degli illeciti e l'adozione di strumenti destinati a tener conto degli interessi sovraindividuali coinvolti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nell'ambito della più generale tendenza dell'ordinamento a non trascurare le ragioni della continuità d'impresa pure a fronte di fenomeni delinquenziali. La pluralità delle previsioni normative che danno atto della avvertita esigenza di conciliare il contrasto al crimine di impresa con le ragioni della continuità aziendale sollecita, peraltro, una doverosa riflessione sull'immanenza di un principio generale dell'ordinamento, ispirato alla logica della conservazione dei beni correlati alla operatività dell'impresa e in parte ricavabile, sul piano penale, ai criteri di adeguatezza e proporzionalità della pena e della misura cautelare.
SOMMARIO: 1. Premessa. Le due tendenze evolutive dell'ordinamento nel definire misure di contrasto al crimine di impresa. - 2. L'insufficienza del tradizionale impianto repressivo e la necessità di una matura collaborazione del mondo imprenditoriale: il modello delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001. Luci ed ombre. - 2.1. Ruolo e problematicità dei compliance programs. - 2.2. Possibili evoluzioni del modello: l'approccio incentivante o premiale per le imprese che indagano, denunciano, collaborano. - 3. La funzione "terapeutica" delle misure di contrasto e l'esigenza di continuità nell'attività d'impresa pure interessata da fenomeni delinquenziali: il commissariamento ex art. 15, d.lgs. n. 231 del 2001. - 4. Le misure disciplinate dall'art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90. - 4.1. I rapporti con il commissariamento ex art. 15, d.lgs. n. 231 del 2001 e con le informazioni antimafia interdittive.