19 luglio 2013
Incidente mortale causato da soggetto in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti: la Cassazione esclude il dolo eventuale
Cass., Sez. I, ud. 05.4.2013 (dep. 13.5.2013), n. 20465, Pres. Bardovagni, Rel. Rombolà, Imp. Mega
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DOLO - Dolo eventuale - Colpa cosciente - Distinzione
Il dolo eventuale consiste nella volontà dell'azione a costo di causare l'evento, e quindi nella volontà - anche - del detto evento, mentre la colpa cosciente consiste nella volontà dell'azione nella convinzione che l'evento - sia pur prevedibile - non si verificherà. (Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del giudice d'appello, che aveva condannato affermato la responsabilità a titolo di dolo eventuale di un automobilista che, in stato di alterazione provocata dall'assunzione di uno spinello e di una pastiglia di Xanax, effettuava un sorpasso azzardato, scontrandosi con un veicolo procedente in direzione opposta e così cagionando la morte del conducente del veicolo medesimo).
Riferimenti normativi: | c.p. art. 43 |
c.p. art. 61 n. 3 | |
c.p. art. 575 | |
c.p. art. 589 |
NOTA REDAZIONALE: La sentenza pubblicata in allegato si pone in controtendenza rispetto all'orientamento, diffuso soprattutto presso la giurisprudenza di merito, che tende a ravvisare nel dolo eventuale l'elemento soggettivo in relazione ad eventi incidentali cagionati da automobilisti in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di alcool o sostanze stupefacenti (per una più dettagliata analisi della giurisprudenza in tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei casi di omicidio o lesione personale cagionati da condotte di guida "spericolate", sia consentito il rinvio a A. Aimi, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, in Questa rivista, 19 ss.: clicca qui per accedervi). In particolare, la Corte di Cassazione annulla con rinvio la sentenza della Corte d'Assise di Appello di Milano (già pubblicata su Questa Rivista: clicca qui per accedervi) che aveva condannato a 14 anni di reclusione un soggetto che, svegliato nel corso della notte da una chiamata del padre, si metteva alla guida - nonostante avesse assunto sostanze stupefacenti nel corso del pomeriggio - al fine di portare assistenza ad un amico, la cui madre era da poco deceduta in ospedale, e nel corso del viaggio, complice l'asfalto bagnato, perdeva il controllo del mezzo cagionando un incidente mortale. Nella stringata motivazione della sentenza de qua, la Suprema Corte sembra, da un lato, escludere in radice la sussistenza dell'elemento rappresentativo del dolo, dall'altro negare che, anche se l'imputato «si fosse concretamente rappresentato l'investimento e la morte di un'altra persona (paradossalmente anche di sé stesso)» potesse affermarsi, nel caso in esame, che lo sventurato automobilista si fosse «messo alla guida di una vettura a costo di investire e di uccidere qualcuno» (per alcune riflessioni critiche sulla medesima vicenda sia consentito ancora il rinvio a A. Aimi, Dolo eventuale cit., 51 ss.: clicca qui per accedervi).
(Massima e nota redazionale a cura di Alberto Aimi).