7 marzo 2012 |
Sui termini per il deposito delle sentenze del giudice di pace e per la successiva impugnazione
Cass. pen., sez. V, 24.02.2012, ric. Muto, Pres. Saclera, Rel. Fumo (sul termine per l'impugnazione delle sentenze del giudice di pace che si sia indebitamente riservato un termine superiore a quindici giorni per il deposito). Informazione provvisoria.
Il Servizio novità della Corte suprema di cassazione comunica che, all'udienza del 24 febbraio 2012, la quinta sezione penale ha deliberato su due questioni, nuove e connesse, concernenti il processo penale avanti al giudice di pace.
La Corte ha stabilito che, alla luce del comma 4 dell'art. 32 del d.lgs. n. 274 del 2000 («La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo»), il giudice di pace non è ammesso a fissare, per il deposito della sentenza, un termine superiore a quello ordinario, secondo la regola di cui all'art. 544, comma 3, del codice di rito.
Da tale primo assunto un altro consegue a proposito del termine per l'impugnazione a disposizione delle parti nel caso in cui il giudice, dopo avere indebitamente fissato un termine superiore ai quindici giorni, provveda poi all'adempimento entro tale ultimo termine (ma dopo il quindicesimo giorno dalla deliberazione). La Corte infatti ha stabilito che il deposito debba comunque considerarsi tardivo.
Dai principi appena enunciati consegue che le parti dispongono per l'impugnazione del termine ordinario di trenta giorni, e non di quello prolungato fino a quarantacinque, secondo il disposto dell'art. 585, comma 1, lettera c), c.p.p. Per altro verso, la decorrenza del termine stesso è disciplinata dalla norma concernente i casi di deposito tardivo della sentenza, ed è ancorata, dunque, alla data di notificazione o comunicazione dell'avviso dell'intervenuto deposito del provvedimento nella cancelleria del giudice (art. 585, comma 2, lett. c, in relazione all'art. 548, comma 2, c.p.p.).
Pubblicheremo la sentenza non appena perverrà notizia del relativo deposito.