ISSN 2039-1676


02 novembre 2016

La Consulta conferma: i reati del giudice di pace non si prescrivono in tre anni, ma secondo i termini ordinari

Corte cost., sent. 20 ottobre 2016, n. 226, Pres. Grossi, Rel. Criscuolo

Un colossale ritardo nella trasmissione di vecchie ordinanze di rimessione (deliberate nel dicembre del 2007) ha dato modo alla Corte costituzionale di ribadire la propria soluzione di un problema che si era posto, con una certa consistenza, negli anni immediatamente successivi alla riforma della prescrizione (legge n. 251 del 2005).

Per effetto della novella, il quinto comma dell’art. 157 c.p. fissa in tre anni il termine per l’estinzione dei reati puniti con «pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria». Molti avevano riferito l’espressione alle cd. pene «paradetentive», che operano sostanzialmente (anche se non esclusivamente)  nel contesto della giurisdizione penale di pace: si tratta dell’obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, da applicarsi nei casi e secondo i criteri stabiliti all’art. 52 del d.lgs.28 agosto 2000, n. 274.

Letta nel senso indicato, in effetti, la nuova disciplina della prescrizione appariva irrazionale. Il termine triennale è più breve di quello minimo fissato, dal primo comma dell’art. 157 c.p., per le contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria. Dunque, nell’universo dei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace,  la soglia dell’estinzione sarebbe stata più prossima per i fatti più gravi, quelli appunto suscettibili di applicazione delle pene paradetentive, che per i fatti meno gravi, sanzionabili solo mediante pene pecuniarie.

La Consulta, con una tipica sentenza interpretativa di rigetto (n. 2 del 2008), aveva risolto il problema creato dall’infelice formula legislativa. Secondo la Corte, infatti, il quinto comma dell’art. 157 c.p. si riferisce ai reati puniti in via diretta ed esclusiva con le sanzioni paradetentive (o comunque con sanzioni diverse da quelle detentive e pecuniarie), e non anche a reati che, come quelli del giudice di pace, sono sanzionati a livello edittale con la pena pecuniaria, salva la possibilità che il giudice applichi la più grave sanzione della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità. Dunque i reati di competenza del giudice onorario si estinguono nei termini ordinari, di quattro o di sei anni, stabiliti al primo comma dell’art.157 c.p., e questo esclude ogni irragionevole disparità di trattamento.

La Corte ha dovuto tornare più volte sull’argomento, poiché la questione era stata sollevata in molti giudizi, ed ha ribadito con costanza la propria lettura del sistema (si vedano le ordinanze  n. 135 del 2009 e nn. 223, 381 e 433 del 2008).

Anche nella giurisprudenza di legittimità, ove pure non era mancata quale iniziale ed episodica affermazione di segno contrario (Cass. 20/02/2007, n. 17399), l’orientamento della Consulta si è poi rapidamente consolidato (tra le ultime, in ragione del sostanziale esaurimento del dibattito, Cass. 16/10/2009, n. 45543).

Come accennato in apertura, del resto, il nuovo intervento si è imposto per il ritardo nella definizione di giudizi incidentali promossi nella stessa epoca di quelli già da tempo definiti, e non è dunque il frutto di nuove discussioni sull’argomento. (Guglielmo Leo)