ISSN 2039-1676


09 novembre 2010 |

Cass., Sez. IV, udienza del 10 giugno 2010, n. 38991, Pres. Mocali, Rel. Izzo, ric. Quaglierini e altri (esposizione ad amianto e nesso di causalità )

L'accertamento del nesso causale tra mesotelioma pleurico ed esposizioni all'amianto successive alla prima: scegliere la "legge di copertura" in contesti di incertezza scientifica

La sezione IV della Cassazione torna a pronunciarsi in un processo per malattie professionali amianto-correlate.

Al banco degli imputati siedono quattordici persone che, tra gli anni '60 e '80, si sono succedute nelle cariche di amministratori o dirigenti della società Montefibre S.p.A., la quale gestiva gli stabilimenti per la produzione di nylon siti nel comune di Verbania-Pallanza. Sono tutti accusati di omicidio colposo, per aver cagionato, omettendo di adottare le misure cautelari che avrebbero protetto i lavoratori dalle fibre di amianto, la morte di undici dipendenti, tre dei quali sono deceduti per asbestosi, gli altri otto per mesotelioma pleurico.

La pronuncia della Suprema Corte affronta numerosi profili relativi alla responsabilità penale d'impresa, soffermandosi – con argomentazioni che si lasciano apprezzare per l'approfondimento teorico e il rigore dogmatico – sulla costituzione di parte civile, la posizione di garanzia, la causalità omissiva, la colpa.

In ciascuno dei tre gradi di giudizio, tuttavia, la chiave di volta dell'esito decisionale è rappresentata dall'accertamento del nesso di causalità tra le condotte omissive contestate ai garanti nei rispettivi periodi di carica, e gli eventi letali.

Il Tribunale di Verbania condanna gli imputati in relazione ai decessi determinati da asbestosi, mentre li assolve per quelli derivati da mesotelioma pleurico. Ad avviso del giudice, soltanto rispetto alla prima patologia è stato scientificamente provato che esiste un rapporto tra l'aumento della dose di amianto inalata (in termini di concentrazione delle fibre aerodisperse e di durata dell'esposizione), e l'aggravamento del quadro morboso (in particolare, sotto forma di accelerazione del decorso che conduce alla morte): proprio la natura dose-dipendente dell'asbestosi consente di affermare che tutte le esposizioni alle fibre di amianto verificatesi nel corso degli anni, e parallelamente tutte le condotte che hanno omesso di ridurne l'inalazione, hanno avuto il ruolo di concause nella determinazione dell'evento letale hic et nunc considerato. Viceversa, l'incertezza scientifica che circonda la natura dose-dipendente o indipendente del mesotelioma – e non, chiarisce il giudicante, la sua correlazione tout court con l'esposizione all'amianto, quest'ultima già nota e dunque prevedibile all'epoca dei fatti – lascia sussistere un ragionevole dubbio in merito alla efficacia eziologica delle diverse condotte omissive che si sono susseguite nel tempo, ed impone pertanto un esito processuale di tipo assolutorio.

La sentenza viene riformata dalla Corte d'Appello di Torino, che condanna gli imputati anche per i decessi derivati da mesotelioma. Dopo aver illustrato le due teorie scientifiche che si contendono il campo – da un lato quella che applica il modello multistadio della cancerogenesi anche al mesotelioma pleurico, ritenendo cioè che esso si comporti come ogni altro tumore, e dunque rappresenti una patologia dose-dipendente; dall'altro lato quella secondo cui il mesotelioma risponde al diverso modello della trigger dose, e dunque costituisce un morbo dose-indipendentei giudici del gravame ritengono più attendibile la prima, e se ne avvalgono come legge di copertura per affermare la sussistenza del nesso causale tra tutte le condotte omissive contestate gli imputati e gli eventi letali.

Proprio in relazione alle condanne per i decessi derivati da mesotelioma, la sez. IV della Cassazione annulla con rinvio la sentenza d'appello, riscontrandovi un difetto di motivazione in ordine alle ragioni che hanno supportato la scelta a favore del modello multistadio, e dunque l'affermazione della natura dose-dipendente del mesotelioma.

Ad avviso dei giudici di legittimità, infatti, la Corte d'appello si è limitata a citare gli aspetti teorici del problema e le argomentazioni svolte dalle parti, senza però richiamare le opinioni dei consulenti e dei periti ascoltati nel dibattimento, né riportando i brani delle loro relazioni onde fare una valutazione dialettica e comparativa delle rispettive argomentazioni. Così svincolata dai riferimenti alle opinioni di coloro che veicolano nel processo il sapere scientifico, l'opzione della Corte d'appello a favore del modello multistadio della cancerogenesi si è tramutata in creazione della legge scientifica di copertura.

In sede di rinvio, pertanto, la Corte d'appello dovrà procedere ad una rivalutazione del materiale probatorio, formulando una motivazione immune dai vizi evidenziati.